Che cos’è il Registro unico nazionale del Terzo settore, come iscriversi e quali sono le principali pratiche per gli enti iscritti, con una raccolta di link a siti e strumenti utili
Cos’è
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.
L’iscrizione al RUNTS consente di: acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni; nei casi previsti, di acquisire la personalità giuridica.
Il Registro è istituito e gestito con modalità telematiche, a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a livello locale presso gli uffici regionali e provinciali.
Nelle Marche è gestito dall’ Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore istituito presso la Regione Marche.
Il RUNTS è pubblico, accessibile e consultabile da tutti, attraverso il sito dedicato del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 giugno 2020, n. 106 e dai relativi allegati.
Iscrizione al registro
Il RUNTS è suddiviso in sette sezioni:
- organizzazioni di volontariato (ODV)
- associazioni di promozione sociale (APS)
- enti filantropici
- imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
- reti associative
- società di mutuo soccorso
- altri Enti del Terzo Settore.
La sezione viene scelta dall’ente al momento dell’iscrizione.
La pratica di iscrizione al RUNTS va inviata in modalità telematica mediante il portale del sito del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, dai soggetti legittimati all’invio, previsti dal Decreto di istituzione del RUNTS. Lo stesso decreto elenca i dati da inserire e i documenti da allegare per ogni tipologia di istanza.
>> guida all’iscrizione pubblicata dall’ Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore della Regione Marche.
Le pratiche successive all’iscrizione
Gli enti iscritti al RUNTS sono tenuti a depositare nel Registro, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio di esercizio dell’anno precedente con gli eventuali allegati approvati dall’organo assembleare e il bilancio sociale se dovuto. Il deposito va effettuato in modalità telematica, dai soggetti legittimati previsti dalla normativa, mediante la pratica di deposito bilancio, dal portale del sito del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
>> guida al deposito del bilancio pubblicata dall’ Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore della Regione Marche.
Gli enti del terzo settore hanno l’obbligo di tenere aggiornati i dati inseriti nel RUNTS e di comunicare le eventuali variazioni mediante la pratica di variazione dati che va compilata e inviata dal portale del sito del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali dai soggetti legittimati previsti dalla normativa.
>> guida alla variazione dati pubblicata dall’ Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore della Regione Marche.
Il portale prevede anche la pratica 5 per mille che va compilata e inviata quando un ente del terzo settore vuole iscriversi nell’elenco degli enti ammessi alla ripartizione del contributo, entro i termini previsti dalla normativa e quando un ente, già ammesso alla ripartizione, deve comunicare l’IBAN del conto corrente per la liquidazione del contributo.
Gli enti del terzo settore possono cancellarsi dal RUNTS inviando la pratica di cancellazione dal portale del sito del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, previo parere positivo dell’ufficio territoriale del RUNTS sulla devoluzione del patrimonio residuo a seguito di scioglimento dell’ente o del patrimonio incrementale calcolato a far data dall’iscrizione al Registro.
Informazioni, approfondimenti e aggiornamenti sulla normativa del terzo settore su >> Cantiere terzo settore.it progetto di CSVnet e Forum Nazionale del Terzo settore.