Come procedere all’aggiornamento dei dati nel registro unico Terzo settore © Foto in copertina di Laura Mosso, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

Come procedere all’aggiornamento dei dati nel registro unico Terzo settore

Città: ROMA - Giovedì, 20 Giugno 2024 Scritto da Staff Csv Marche

(da Cantiere Terzo settore*) - La scadenza per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale è fissata per il 30 giugno in riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente, data entro cui ogni anno bisogna anche depositare il bilancio. Ecco come fare.

ROMA - Fra gli adempimenti legati all’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) ve ne è uno che riguarda nello specifico le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps)tali enti sono tenuti ad aggiornare nel Runts il numero di associati, di volontari e di eventuali lavoratori, e lo devono fare entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente.

Sempre con riferimento al 30 giugno, tutti gli Ets sono tenuti a depositare al Runts il bilancio di esercizio dell’anno precedente.

Quest'anno il 30 giugno è domenica: per questo motivo gli enti hanno tempo fino al 1° luglio per procedere con gli aggiornamenti e il caricamento dei bilanci.

Le informazioni da aggiornare per Odv e Aps

Il decreto ministeriale 106 del 2020, all’art.8, comma 6, lettera r), offre indicazioni più precise riguardo al tipo di aggiornamento che deve essere effettuato.

Per quanto riguarda gli associati, si specifica che deve essere aggiornato il numero di coloro ai quali è riconosciuto il diritto di voto, distinguendoli per:

  • numero di persone fisiche;
  • numero di enti giuridici, identificandoli e specificando per ognuno se iscritto o meno nella stessa sezione del Runts dell’ente che sta effettuando l’aggiornamento.

Tali informazioni sono fondamentali poiché il codice del Terzo settore dispone per Odv e Aps regole specifiche riguardo alla compagine associativa, la quale deve essere composta:

  • per le Odv, da almeno 7 persone fisiche o 3 Odv;
  • per le Aps, da almeno 7 persone fisiche o 3 Aps.

Si ricorda che, nel caso in cui il numero di associati si riduca al di sotto dei limiti menzionati, gli stessi enti devono aggiornare l’informazione al Runts entro 30 giorni dal verificarsi di tale riduzione e devono reintegrare il numero minimo entro un anno, pena la cancellazione dal registro unico (che può essere evitata chiedendo l’iscrizione in un’altra sezione del Runts).

Allo stesso modo è fondamentale indicare, qualora si tratti di Odv e Aps che hanno come associati enti giuridici, l’eventuale sezione del Runts in cui tali enti siano iscritti, segnalando se si tratti o meno della stessa sezione in cui è iscritto l’ente che sta effettuando l’aggiornamento.

Il codice del Terzo settore prevede infatti che le Odv e le Aps, qualora abbiano come associati altri enti giuridici, questi possano essere solamente altri enti del Terzo settore (Ets) o altri enti senza scopo di lucro (fra questi ultimi vi rientrano anche le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici: il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito questo aspetto nella nota ministeriale n. 6214 del 9 luglio 2020), a condizione:

  • per le Odv, che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Odv (esemplificando, se un’Odv associa 3 Aps e 2 associazioni generiche non Ets, dovrà avere all’interno della base associativa almeno 10 Odv);
  • per le Aps, che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Aps (esemplificando, se un’Aps associa 7 Odv, 2 associazioni generiche non Ets e un ente pubblico dovrà avere all’interno della base associativa almeno 20 Aps).

Anche tale dato è fondamentale per valutare il rispetto della proporzione menzionata e quindi il mantenimento della qualifica di Odv o Aps: qualora essa venisse meno, la conseguenza è la cancellazione dell’ente dalla sezione di riferimento del registro unico.

Altre informazioni da aggiornare sono quelle relative:

  • al numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;
  • al numero dei volontari degli enti aderenti di cui l’ente si avvale, per le reti associative o comunque per gli enti di secondo livello.

Anche questo è un dato imprescindibile e necessario per Odv e Aps, dato che entrambe devono svolgere la loro attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Infine, ulteriore dato da aggiornare è quello degli eventuali lavoratori in forza presso le Odv e le Aps, intendendosi per tali i lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa. Il dato che deve essere aggiornato nel Runts riguarda esclusivamente tali tipologie di lavoratori.

Il codice del Terzo settore prevede anche in questo caso dei limiti stringenti riguardo alla possibilità per Odv e Aps di avvalersi di lavoratori, il cui numero:

  • nelle Odv, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
  • nelle Aps, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Sulla nozione di “lavoratore”, e su cosa debba essere ricompreso in essa ai fini del computo delle percentuali menzionate, il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti con la nota ministeriale n. 18244 del 30 novembre 2021, alla quale si rimanda.

Le tempistiche per effettuare la comunicazione

Come detto in apertura, il termine che le Odv e le Aps devono rispettare per aggiornare tali informazioni è quello del prossimo 30 giugno 2024, con riferimento al 31 dicembre dell’anno scorso.

Ciò significa che i dati degli associati, dei volontari e degli eventuali lavoratori sono quelli relativi al 31 dicembre 2023. 

Il tipo di pratica da effettuare sul Runts

Per comunicare i dati menzionati in precedenza, le Odv e le Aps devono effettuare sul Runts una pratica di “variazione” aggiornando le relative informazioni nella sezione “Dati principali”.

Nello specifico:

  • il numero di associati persone fisiche va aggiornato nella sottosezione “Dati ente”;
  • il numero di associati enti giuridici nella sottosezione “Compagine sociale - persone non fisiche”, in cui si dovrà indicare per ognuno la denominazione, il codice fiscale e se la sezione di appartenenza è la stessa o meno (“affine” o “non affine”) di quella dell’ente che sta effettuando l’aggiornamento. L’inserimento può essere fatto manualmente oppure tramite un apposito file excel, il quale è scaricabile dalla piattaforma e deve poi essere compilato e ricaricato sulla stessa nello stesso formato;
  • il numero dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati, dei volontari iscritti nel registro dell’ente e dei volontari provenienti da altri enti, nella sottosezione “Numero forza lavoro e volontari”. Essendo informazioni da comunicare obbligatoriamente, qualora un ente non si avvalesse di alcun lavoratore, deve comunque compilare l’apposita voce indicando il valore zero (0).

Occorre prestare attenzione al fatto che, in relazione alla pratica di “Variazione”, il sistema informatico prevede che una volta che se ne invia una occorre attendere che gli uffici del Runts la elaborino per poterne compilare una seconda. Pertanto, si suggerisce di predisporre un’unica pratica di “Variazione” contenente tutte le informazioni richieste.

Il deposito del bilancio

Entro il prossimo 30 giugno devono inoltre essere depositati (tramite un’istanza di “Deposito bilancio”) al registro unico da parte di tutti gli Ets:

  • il bilancio di esercizio 2023 (redatto in conformità agli schemi di bilancio previsti per gli Ets);
  • rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, qualora esse siano state svolte nel corso del 2023 (allegandoli al bilancio di esercizio);
  • il bilancio sociale 2023, per gli enti obbligati alla redazione di tale documento (si ricorda che l’obbligo vi è per gli Ets che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro).

Sul punto si rimanda, per ulteriori approfondimenti, agli articoli “Tempo di bilanci nel Terzo settore. Come approvarli?” e “Bilanci degli enti del Terzo settore: quali sono gli errori più ricorrenti?”.

Come accedere e come operare nel Runts

Si ricorda che per poter fare accesso ed operare sulla piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore e di conseguenza interagire con gli uffici competenti, le organizzazioni devono necessariamente dotarsi di alcuni strumenti digitali di comunicazione:

  • la posta elettronica certificata (Pec) dell’ente(non di uno dei suoi membri né di un professionista collegato all’organizzazione);
  • lo Spid (sistema pubblico di identità digitale) ocarta d'identità elettronica (Cie), e la firma digitale (in modalità CAdES) personali del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato (componente del consiglio direttivo o dell’eventuale organo di controllo).

Nel caso vi siano difficoltà nell’accesso alla piattaforma o richieste di approfondimento di alcune questioni, si consiglia di contattare l’ufficio del Runts territorialmente competente e chiedere assistenza al Centro di servizio per il volontariato o al Forum del terzo settore territoriale di riferimento.

Le guide e i materiali di Cantiere Terzo Settore

Qui di seguito si riportano i materiali che Cantiere Terzo Settore ha prodotto in merito a cosa e quando comunicare al Runts, legati nello specifico alla scadenza del 30 giugno.

Cosa e quando comunicare al registro unico nazionale del Terzo settore

Guida su come presentare l’istanza di deposito bilancio nel Runts

Video tutorial "Come depositare il bilancio nel registro unico nazionale del Terzo settore"

Come utilizzare la piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore

*di Daniele Erler

Ultima modifica il Giovedì, 20 Giugno 2024 11:04