ROMA - Con la nota n. 6710 del 30 aprile 2024 il Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito l’impossibilità per un ente del Terzo settore (Ets) di destinare il proprio patrimonio residuo ad una Onlus.
Il quesito
Il quesito, sottoposto al Ministero da parte del Sottogruppo Terzo settore della Commissione politiche sociali della Conferenza delle regioni e province autonome, aveva ad oggetto per l’appunto la possibilità per una Onlus (iscritta alla relativa Anagrafe unica) di risultare beneficiaria della devoluzione patrimoniale di un Ets.
Il codice del Terzo settore prevede che un ente del Terzo settore sia tenuto a devolvere il proprio patrimonio in caso di estinzione o scioglimento, così come in caso di cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) qualora abbia intenzione di continuare ad operare ai sensi del codice civile: in quest’ultimo caso la devoluzione è limitata all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto al Runts. Lo stesso codice prevede inoltre che tale patrimonio sia devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Runts competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Ets secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9).
Il vincolo appena descritto ha come finalità quella di vincolare il patrimonio dell’ente che si è estinto o che ha perso la qualifica di Ets, e di farlo rimanere all’interno del “circuito” degli enti del Terzo settore, i quali godono di un regime (fiscale e contributivo) di vantaggio perché perseguono finalità di tipo civico, solidaristico e di utilità sociale tramite lo svolgimento di attività di interesse generale. L’importanza di tale previsione si comprende anche dal fatto che essa deve essere prevista obbligatoriamente negli statuti degli Ets.
Con il quesito si richiede appunto se, oltre agli Ets iscritti al Runts, anche le Onlus possano essere destinatarie del patrimonio residuo, in quanto considerate anch’esse dallo stesso codice del Terzo settore (art. 101, commi 2 e 3) come enti del Terzo settore in via transitoria.
Si ricorda che la disciplina delle Onlus (nello specifico il decreto legislativo 460 del 1997) è tuttora vigente, e sarà abrogata solo a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea in merito alle disposizioni di carattere fiscale di cui al titolo X del codice del Terzo settore. A partire dallo stesso momento l’Anagrafe unica delle Onlus sarà soppressa.
Oltre a ciò, è opportuno ricordare come lo stesso decreto legislativo 460 del 1997 preveda (art. 10) per le Onlus l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, anche qui sotto il controllo di una pubblica amministrazione (rappresentata sempre dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).
La risposta del Ministero
Nonostante le due normative richiamate (il codice del Terzo settore e il decreto legislativo 460 del 1997) presentino indubbiamente dei profili in comune circa la devoluzione del patrimonio, e nonostante l’art. 101 del codice consideri le Onlus come Ets in via transitoria, secondo il Ministero tali elementi non sono rilevanti per la risoluzione del caso in esame, il quale deve essere letto su presupposti diversi.
Il ragionamento del Ministero si incentra sulla differente natura delle due qualifiche di Ets e di Onlus, la prima di tipo civilistico, la seconda di carattere prettamente fiscale. Tale distinzione ha dei riflessi fondamentali anche in relazione alla disciplina dell’obbligo di devoluzione del patrimonio, che per gli enti del Terzo settore si caratterizza per un regime tutorio di natura civilistica rafforzato dalla previsione della nullità (per contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell’art. 1418, comma 1 del codice civile) degli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere obbligatorio del competente ufficio del Runts.
Una simile previsione non vi è invece per le Onlus, e questo costituisce l’elemento determinante su cui fa perno la nota ministeriale. Qualora, infatti, un Ets devolvesse il proprio patrimonio residuo ad una Onlus, si potrebbe verificare la situazione in cui essa sia chiamata a propria volta a disporre del patrimonio residuo, senza però aver conseguito nel frattempo l’iscrizione al Runts. Ci si troverebbe, di fatto, nella situazione in cui tale patrimonio, che si è formato anche grazie al regime agevolativo concesso dalla normativa del Terzo settore, risulterebbe sprovvisto della tutela rafforzata costituita dalla sanzione della nullità dell’atto devolutivo.
La mancanza di una simile garanzia conduce il Ministero, sentita anche l’Agenzia delle entrate, a ritenere che un Ets possa devolvere il proprio patrimonio solo nei confronti di altri Ets, iscritti nel Runts (e come tali accomunati da un pieno assoggettamento alla disciplina codicistica in tutte le sue parti), e non anche ad Onlus iscritte ad oggi alla relativa Anagrafe unica.
*di Daniele Erler