ROMA - Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi 2017. Le liste tengono conto delle correzioni di eventuali errori segnalati alla Direzione regionale dell’Agenzia territorialmente competente. In totale il numero degli enti iscritti sale a circa 57.000 nel 2017.
Gli enti che risultavano iscritti nell’elenco permanente non sono tenuti a trasmettere la dichiarazione sostitutiva. Andrà inviato un nuovo atto notorio, entro il 30 giugno 2017, solo nel caso di variazione del rappresentante legale avvenuta prima del 31 marzo 2017, data di pubblicazione degli elenchi. In caso di variazione del rappresentante legale rispetto al firmatario dell'atto notorio inviato nel 2016 e avvenuta entro il 31/03/2017, il nuovo rappresentante legale (che deve essere stato preventivamente formalizzato presso l'Agenzia delle Entrate), ai fini dell'accesso al contributo a pena di decadenza, deve trasmettere all'amministrazione competente, "una nuova dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo" con apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2017 (vale sempre la possibilità di provvedere con il ravvedimento operoso entro il 30 settembre 2017, con versamento della sanzione di € 250,00 tramite F24 codice tributo 8115). E' possibile, a questo scopo, usare come canale di trasmissione, oltre alla raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno (per le Marche: Via Palestro, 15 - 60122 Ancona), anche la casella di posta elettronica certificata (per le Marche: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.). Non è possibile inviare raccomandate con il servizio online delle poste. Attenzione: alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Le organizzazioni neoiscritte devono invece spedire entro il 30 giugno 2017 – tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente (per le Marche: Via Palestro, 15 - 60122 Ancona) – la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’articolo 45 del DPR n. 445 del 2000), che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali (per le Marche: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2017” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità. Questo è il modello di dichiarazione sostitutiva. Attenzione: alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Per le associazioni sportive dilettantistiche valgono gli stessi tempi e le stesse regole. I rappresentanti legali dovranno presentare la documentazione richiesta (questo è il modello di dichiarazione sostitutiva) alla struttura del Coni competente per territorio. Attenzione: alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Per gli enti che presentano la domanda d’iscrizione o la documentazione integrativa in ritardo è prevista la facoltà di partecipare comunque alla ripartizione delle quote del 5 per mille, a condizione di versare una sanzione di 250 euro (con F24, codice tributo “8115”), semprechè la domanda o la documentazione siano presentate entro il 2 ottobre.
I requisiti per l’accesso al 5 per mille devono essere posseduti alla data di scadenza delle domande d’iscrizione (7 maggio per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche e 30 aprile per gli enti della ricerca scientifica e dell’università e quelli della ricerca sanitaria).