ROMA - Alla domanda su chi ha il diritto di voto in un’associazione, non esiste una risposta univoca.
Le associazioni che accedono alle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali di tipo associativo devono rispettare i vincoli contemplati dall’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi per cui devono:
- a) garantire una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
- b) prevedere per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- c) garantire il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile.
Questo significa parità di diritti e doveri tra i soci nell’esercizio del diritto di voto che deve riguardare quanto meno l’approvazione delle modifiche statutarie, l’approvazione dei regolamenti associativi, la nomina degli organi direttivi e l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.
Si ritiene che l'associato moroso, in quanto non ha versato il contributo associativo annuale, non abbia diritto di voto. Si arriva a tale affermazione applicando in via analogica quanto previsto in campo societario dal codice civile, in particolare dall’articolo 2344, 4° comma del codice civile ai sensi del quale “il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto”.
Al socio moroso si ritiene quindi che debba anche impedirsi di intervenire e si esclude che possa sanare la morosità in sede assembleare salva diversa disposizione statutaria.
*Di Arsea SRL
Per quanto concerne il termine entro cui si configura la morosità è necessario verificare quanto indicato nello statuto. Laddove non fosse specificato tale aspetto si ritiene che il termine massimo sia rappresentato dall'esercizio di riferimento nel caso di morosità del contributo associativo annuale. Anche per quanto concerne l'iter è necessario controllare quanto previsto dallo statuto ma in linea generale è opportuno effettuare un sollecito, anche collettivo, al versamento del contributo associativo annuale e successivamente una delibera dell'organo amministrativo che attesta - a seconda di quanto indicato in statuto - la decadenza o l’esclusione dell’associato.
Si ricorda che tra i soci da convocare ci sono anche i minorenni i quali, ancorché non hanno diritto di voto per i riflessi di responsabilità che deriverebbero dal relativo esercizio, hanno diritto di intervento e di parola. Rispetto alla partecipazione dei minori alla vita associativa si evidenzia che la Corte di Cassazione (ordinanza n. 23228/2017) ha affermato che la rappresentanza ex lege dei soggetti minori spetta ai soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale anche nelle assemblee di cui i minori sono soci e pertanto il genitore del socio minore deve essere convocato alle assemblee per esercitare il diritto di voto in nome e per conto del minore rappresentato. Il contenzioso è frutto di un accertamento rivolto ad una associazione sportiva dilettantistica.
Per quanto concerne nello specifico gli enti del Terzo settore è necessario verificare quanto previsto in statuto nel rispetto dei seguenti vincoli contemplati dal codice del Terzo settore (Cts):
- nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (ex art. 24 del Cts), salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente ma in ogni caso nei limiti dei tre mesi;
- ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti (ex art. 24 Cts);
- se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili (ex art. 24 Cts).
Particolari regole sono previste per le reti associative. In questo caso, infatti, è possibile derogare:
- alle regole previste dall'articolo 24, comma 2 del Cts con riferimento all’esercizio del diritto di voto degli associati in assemblea;
- alle modalità e limiti delle deleghe di voto in assemblea contemplate dall'articolo 24, comma 3 del Cts;
- le regole stesse in materia di competenze dell'assemblea degli associati previste dall'articolo 25, comma 1 del Cts.
Si ricorda che tra i soci da convocare ci sono anche i minorenni: non è il codice del Terzo settore a prevederlo espressamente ma il Ministero del Lavoro con riferimento alle associazioni di promozione sociale (Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019) e alla generalità degli enti del Terzo settore (Nota n. 18244 del 30/11/2021), posizione che nasce dalla menzionata ordinanza della Corte di Cassazione n. 23228/2017. La partecipazione al voto dell’esercente la potestà genitoriale dell’associato minorenne non deve essere computata nel numero massimo di deleghe previsto da statuto.