Procedura per gli enti iscritti nei registri permanenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate al 31/03/2017

- Giovedì, 06 Aprile 2017 Scritto da

Gli enti iscritti nei registri permanenti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate alla data del 31/03/2017 non sono tenuti a presentare una nuova domanda nè all'invio dell'atto notorio ma dovranno provvedere al controllo dei dati presenti e alle dovute comunicazioni in caso di errori o di variazione del legale rappresentante

ANCONA - Pubblicati nel sito dell'Agenzia delle Entrate gli elenchi permanenti al 31/03/2017 sulla base degli aventi diritto al beneficio del 5 per mille nell'anno finanziario 2016.

Non sono tenuti a presentare una nuova domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, gli enti che risultano già iscritti negli elenchi permanenti pubblicati nel sito dall'Agenzia delle Entrate in data 31/03/2017.

Controllo dei dati presenti negli elenchi: Gli enti che risultano già negli elenchi permanenti devono verificare la correttezza dei propri dati. Gli enti che dovessero riscontrare errori, attraverso i propri legali rappresentanti, possono rivolgersi alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, e comunicare eventuali errori rilevati o variazioni intervenute (modifica sede o denominazione, vedi fondo pagina), entro il 22 maggio 2017. L'Agenzia delle entrate procederà, sulla base delle segnalazioni ricevute, ad aggiornare l'elenco degli iscritti entro il termine del 25 maggio 2017. Se non c'è stata variazioni del legale rappresentante, firmatario dell'atto notorio inviato nel 2016, non c'è altro da fare e la procedura finisce qui.

Invio atto notorio, solo nel caso di variazione del rappresentante legale : in caso di variazione del rappresentante legale (che deve essere stata preventivamente formalizzata presso l'Agenzia delle Entrate, vedi fondo pagina), di uno degli enti inseriti nell'elenco permanente, rispetto al firmatario dell'atto notorio inviato nel 2016, e avvenuta entro il 30/06/2017 (e non entro il 31/03/2017 come erroneamente riportato qui in precedenza) il nuovo rappresentante legale, ai fini dell'accesso al contributo a pena di decadenza, deve trasmettere all'amministrazione competente, "una nuova dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo", senza ripresentare la domanda di iscrizione. In particolare, i nuovi rappresentanti legali degli enti del volontariato devono produrre la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017 (vale sempre la possibilità di provvedere con il ravvedimento operoso entro il 30 settembre 2017, con versamento della sanzione di € 250,00 tramite F24 codice tributo 8115).
E' possibile, a questo scopo, usare come canale di trasmissione, oltre alla raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno, anche la casella di posta elettronica certificata. Non è possibile inviare raccomandate con il servizio online delle poste. L'omissione di questo adempimento renderà nulla la procedura per la richiesta del 5 per mille.
Per gli enti del volontariato, al fine di agevolare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva da parte del nuovo rappresentante legale, l'Agenzia delle entrate rende disponibile sul proprio sito web un apposito modello.

Revoca per sopravvenuta perdita dei requisiti: in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso al beneficio, l'articolo 6-bis, comma 4, stabilisce che il rappresentante legale dell'ente è tenuto a trasmettere all'amministrazione competente la revoca dell'iscrizione, con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.
In assenza di revoca, il contributo indebitamente percepito viene recuperato. L'amministrazione competente procede al recupero, prevedendo l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Nel caso in cui l'ente beneficiario non effettui il versamento entro il termine fissato, l'amministrazione competente procede al recupero coattivo del contributo e dei relativi accessori, con rivalutazione ed interessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.

Ecco la tabella di marcia con le date utili da ricordare per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, già iscritti nei registri permanenti del 5 per mille pubblicati dall'Agenzia delle Entrate al 31/03/2017:

22 maggio - Termine per la presentazione delle istanze all'Agenzia delle Entrate, per la richiesta di correzione degli errori eventualmente presenti negli elenchi pubblicati.
25 maggio - Pubblicazione dell'elenco aggiornato degli enti iscritti al beneficio.
30 giugno – Per i soli enti che hanno variato il legale rappresentante, termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive all'Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e all'Ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.
2 ottobre - Termine ultimo e definitivo per la regolarizzazione delle integrazioni documentali (valido solo se contestuale al ravvedimento operoso con versamento della sanzione di € 250,00 tramite F24 codice tributo 8115).

Per ogni informazione, chiarimento o comunicazione in merito alla domanda inviata al CSV Marche scrivere una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando anche un recapito telefonico: un referente del CSV risponderà via mail o telefonicamente.
Gli operatori di sportello dei CSV provinciali rimangono a disposizione per eventuali consulenze nella compilazione del modulo o informazioni di carattere generale.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il nuovo Istant book dedicato al 5 per mille 2017 curato da InfoContinua Terzo Settore oppure 
il sito dell'Agenzia delle Entrate 

COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE E MODULISTICA IN CASO DI:

Variazione del Legale Rappresentante - nel caso l'ente abbia variato il proprio legale rappresentante è necessario che provveda prontamente a formalizzare l'avvicendamento presso l'Agenzia delle Entrate.
Il legale rappresentante (o persona munita di apposita delega firmata e accompagnata dai documenti di riconoscimento di entrambe) deve recarsi presso la sede dell'Agenzia delle Entrate e depositare la comunicazione attraverso il modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA (tutte le associazioni di volontariato) e utilizzando il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA.

Modifica della denominazione o della sede legale: qualora l'associazione abbia variato formalmente il proprio nome e/o la propria sede sociale lo stesso adempimento di cui sopra e attraverso gli stessi modelli deve avere luogo, solo dopo che tutte le approvazioni e trascrizioni siano avvenute e state apportate agli atti ufficiali (approvazione dell'assemblea, nuovo statuto registrato, ecc....).
Per maggiori info contattare gli sportelli provinciali del CSV.

Comunicazione Iban per accredito del contributo: Gli enti che inviano per la prima volta la domanda del 5 per mille dovranno recarsi presso l'Agenzia delle Entrate, nella persona del Legale Rappresentante (o persona munita di apposita delega firmata e accompagnata dai documenti di riconoscimento di entrambe), e presentare il "Modello per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche" . Lo stesso vale per gli enti che hanno variato il proprio conto corrente rispetto a quello comunicato in precedenza all'Agenzia delle Entrate.

Ultima modifica il Venerdì, 29 Settembre 2017 12:55