ROMA - L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una serie di Faq relative alla comunicazione dei dati delle erogazioni liberali in denaro (deducibili e detraibili) effettuate l'anno precedente da persone fisiche (a questo link la notizia completa). L’obbligo introdotto dal decreto ministeriale 3 febbraio 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, è previsto per gli enti con oltre 1 milione di euro di entrate. La comunicazione deve essere effettuata entro il 16 marzo, con riferimento ai dati dell’anno precedente. Per l’anno prossimo, la comunicazione sarà obbligatoria per gli enti con entrate superiori a 220 mila euro.
Le faq chiariscono alcune questioni relative ai dati oggetto della comunicazione, all’esercizio del diritto di opposizione e alle richieste di rimborso da parte del donante.
Sono soggetti all’obbligo le Onlus (comprese quelle di diritto, quindi le organizzazioni di volontariato, le Ong e le cooperative sociali), le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Il provvedimento è teso a andare incontro alle esigenze dei donatori che, comunicando il proprio codice fiscale all’ente ricevente, intendono usufruire delle agevolazioni fiscali previste, promuovendo una fidelizzazione degli stessi oltre che facilitando la compilazione del Modello 730.
L’ente ricevente dovrà quindi comunicare all’Agenzia delle entrate gli importi donati relativi ai soli donatori che hanno comunicato il loro codice fiscale.
La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati.
Il decreto ministeriale 3 febbraio 2021 prevede infine che a partire dal periodo d’imposta successivo in cui sarà entrata in vigore la nuova parte fiscale (Titolo X) del Codice del Terzo settore, gli obblighi di comunicazione delle erogazioni liberali si applicheranno solamente agli enti del Terzo settore con entrate superiori a 220mila euro.
* di Lara Esposito