ROMA - Si estende ancora l’uso del green pass per riaprire in sicurezza attività e servizi. La certificazione verde diventa necessaria per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e viene estenso dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Queste alcune delle novità presenti nel dl 122/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021.
Istituzioni scolastiche, educative e formative solo con green pass
Le nuove misure saranno valide sino al 31 dicembre prossimo (termine di cessazione dello stato di emergenza) concernenti l’attività scolastica e, in particolare, l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione. In particolare, le nuove regole comprendono anche le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore).
In particolare chiunque (quindi anche i familiari degli studenti, oltre al personale docente e amministrativo e ai collaboratori scolastici) accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere il green pass. L’indicazione non si applica ai bambini, agli alunni, agli studenti e ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.
Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del green pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Obbligo vaccinale per strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice
Tra le novità anche disposizioni – in vigore dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021 – che prevedono l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).
Sono tenuti ad assicurare il rispetto di tale obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della Salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
* di Chiara Meoli Cantiere terzo settore