ANCONA - Come noto, il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 («Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»), convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato dal Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 («Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»), stabilisce che a decorrere dal 6 agosto 2021 e fino al termine del periodo emergenziale è possibile accedere ad alcuni servizi ed attività solo se si è in possesso della certificazione verde Covid-19, cosiddetto “Green Pass”.
Come vedremo, questa normativa interessa anche gli enti del terzo settore nella misura in cui gli stessi svolgano attività o eroghino servizi che ricadono nelle previsioni di legge.
CHE COS’È IL GREEN PASS?
Il Green Pass o Certificazione Verde COVID-19 è un documento che attesta di aver effettuato la vaccinazione o di essere negativi al tampone o di essere guariti dal COVID-19. Il Green Pass, che può essere scaricato tramite le app “Immuni” ed “Io” o tramite la piattaforma DGC del Ministero della Salute (https://www.dgc.gov.it/), contiene un QR code che permette di verificarne l’autenticità e la validità.
Il Green Pass viene generato in automatico e messo a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:
- dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- dopo aver completato il ciclo vaccinale;
- dopo essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido;
- dopo essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
QUANTO DURA IL GREEN PASS?
La durata del Green Pass varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegato.
Nel caso di vaccinazione: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, il Green Pass sarà generato dal dodicesimo giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal quindicesimo giorno fino alla dose successiva; nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, il Green Pass sarà generato entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione; nei casi di vaccino monodose, il Green Pass sarà generato dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi).
Nel caso di tampone negativo: la Certificazione viene generata in poche ore e ha validità per 48 ore dall’ora del prelievo.
Nel caso di guarigione da COVID-19: la Certificazione viene generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).
PER QUALI ATTIVITÀ E SERVIZI SERVE IL GREEN PASS?
L’art. 9 bis del D.L. 52/2021 stabilisce che dal 6 agosto 2021 è consentito, in zona bianca[1], esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass, l'accesso ai seguenti servizi e attività:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
COME AVVIENE LA VERIFICA DEL GREEN PASS?
La verifica del Green Pass avviene attraverso l’app “VerificaC19”, scaricabile gratuitamente.
Secondo quanto disposto dall’art. 13 del DPCM 17.6.2021, i soggetti preposti alla verifica del Green Pass (cosiddetti “Verificatori”) sono:
- i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
- i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di Green Pass, nonché i loro delegati;
- il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di Green Pass, nonché i loro delegati;
- i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Il Verificatore richiede all’avventore l’esibizione del Green Pass, in formato digitale oppure cartaceo, prime dell’ingresso nel locale. L’app “VerificaC19” legge il codice QR e, dopo aver verificato la validità della certificazione, mostra al Verificatore l’effettiva validità della stessa, nonché il nome, il cognome e la data di nascita del titolare del Green Pass. Quest’ultimo, su richiesta del Verificatore, deve esibire anche un proprio documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica della corrispondenza tra i dati anagrafici presenti nel documento di identità e quelli visualizzati dall’app “VerificaC19”. A tal ultimo riguardo, la circolare del Ministero dell’Interno del 10.8.2021 ha chiarito che la richiesta del documento di identità ha natura discrezionale e non è sempre obbligatoria. Essendo tesa a garantire il legittimo possesso della certificazione verde, la richiesta del documento identificativo si rende necessaria “nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”[2]. La richiesta di documento di identità, in ogni caso, deve essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi. Va precisato che la non corrispondenza fra il possessore del Green Pass e il suo intestatario, comporta l'applicazione la sanzione di cui all'art. 13 D. L. n. 52/2021 nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell'esercente.
CHE SANZIONI CI SONO IN CASO DI MANCATA VERIFICA DEL GREEN PASS?
In caso di mancata verifica del possesso di valido Green Pass, il titolare dell’organizzazione o il gestore dei servizi, così come l’utente, rischiano una multa da € 400,00 a € 1.000,00. Qualora la violazione venga ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY?
La verifica del Green Pass comporta un trattamento di dati personali. Benché l’art. 13 quinto comma del DPCM 17.6.2021 vieti la raccolta dei dati dell’intestatario del Green Pass[3], in qualunque forma, la semplice consultazione del certificato verde e del documento di identità del suo intestatario comporta, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, un’attività di trattamento.
Per questo motivo le associazioni, quali titolari del trattamento, devono adottare misure di sicurezza idonee a garantire la tutela della riservatezza dell’interessato. A tal fine, è necessario assolvere i seguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali.
- Nomina per iscritto del Verificatore
Ai sensi dell’art. 13 del DPCM 17.6.2021 i Verificatori devono essere incaricati con atto formale che contenga le necessarie istruzioni sull’esercizio delle attività di verifica. Si tratta della nomina del designato al trattamento prevista dal combinato disposto di cui all’art. 2 quaterdecies D. Lgs. 196/2003 (“Codice della Privacy”) e all’art. 29 Reg. EU 679/2016 (“GDPR”). La nomina ha lo scopo di istruire nel dettaglio le operazioni da compiere nell’atto di verifica. Tra le istruzioni da fornire al Verificatore rientra quella di effettuare la lettura del codice QR e la verifica del documento di identità nel rispetto della riservatezza dell’interessato, e quindi a debita distanza dalle altre persone presenti in loco.
- Informativa
Prima dell’area in cui avvengono i controlli del Green Pass è necessario esporre una breve informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR, nella quale indicare che l’ingresso è riservato solamente ai possessori di valido Green Pass che dovrà essere esibito ad un incaricato dell’organizzazione, unitamente ad un documento di identità in corso di validità. Nell’informativa, inoltre, andranno indicati, tra gli altri, i dati del titolare del trattamento, del DPO, ove esistente, l’avviso sulle conseguenze del rifiuto alla esibizione dei documenti, il riferimento ad una informativa estesa che l’interessato può consultare.
- Aggiornamento del registro delle attività di trattamento
Le operazioni di trattamento legate alla verifica del Green Pass dovranno, poi, essere contenute nel Registro delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 GDPR. L’associazione, quale titolare del trattamento, dovrà pertanto aggiornare il proprio registro inserendo la voce relativa alle verifiche del Green Pass.
- Formazione
Come noto, la formazione dei soggetti che trattano dati personali per conto del titolare del trattamento costituisce una delle misure di accountability necessarie per l’adeguamento alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Anche per l’attività di verifica del Green Pass, il titolare del trattamento deve formare opportunamente i Verificatori sulle modalità di controllo del Green Pass, fornendo istruzioni, sia sul piano teorico che pratiche, atte a salvaguardare la riservatezza dei dati personali del titolare del Green Pass.
Approfondimento a cura del CSV Marche in collaborazione con l’avv. Francesco Gradozzi
INFOGRAFICA RIEPILOGATIVA SCARICABILE NELLA SEZIONE DOWNLOAD ALLEGATI
[1] Queste disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
[2] Si pensi, ad esempio, al caso di un Green Pass rilasciato a persona di sesso maschile, ma esibito da una donna. Oppure al caso di un Green Pass intestato ad una persona di settant’anni, ma esibito da un diciottenne.
[3] Su questo tema si è recentemente pronunciato anche Guido Scorza, componente del Collegio del Garante della Privacy, il quale ha ribadito il divieto di conservazione di copie cartacee del Green Pass in merito alla prassi verificatasi in alcune palestre.