ROMA - Con la circolare n. 5/E del 14 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni in merito alla fruizione dei contributi a fondo perduto, in particolare di quello previsto dall’ultimo decreto legge 41 del 2021 (cosiddetto “Sostegni”), oltre che di quelli disposti dai decreti legge 137 del 2020 (“Ristori”) e 34 del 2020 (“Rilancio”), alcune delle quali riguardano anche gli enti non profit.
I contributi erogati in automatico sulla base del decreto “Ristori” ad enti con sede in territori “calamitati” non devono essere restituiti
Il chiarimento più rilevante riguarda i contributi erogati sulla base del decreto “Ristori” alle associazioni ed enti non profit aventi sede nel territorio di Comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi al 31 gennaio 2020, data di insorgenza dell’emergenza Covid-19.
Il profilo critico era relativo al fatto che, mentre il precedente decreto “Rilancio” ammetteva al contributo anche le associazioni e gli altri enti non profit in possesso di partita Iva ed aventi sede legale sul territorio di Comuni “calamitati” al 31 gennaio 2020, indipendentemente dal calo del fatturato previsto da tale normativa, il decreto “Ristori” sembrava non prevedere tale possibilità.
Negli ultimi mesi del 2020 molte associazioni ed enti non profit aventi sede in tali Comuni, che già avevano ricevuto il contributo del decreto “Rilancio”, si sono visti erogare in automatico sul loro conto corrente le ulteriori somme relative al decreto “Ristori” anche in assenza del calo del fatturato: in realtà, il nuovo contributo non è stato ricevuto da tutti gli enti che in precedenza avevano incassato il contributo del decreto “Rilancio” ma solo da quelli in possesso di un codice Ateco rientrante tra quelli previsti nell’allegato 1 al decreto “Ristori”, e la misura dell’erogazione ricevuta variava in base ai coefficienti previsti dallo stesso allegato per ogni settore di attività (alcune organizzazioni hanno ricevuto 2.000 euro, altre 4.000 euro).
Vi era quindi il dubbio che tali contributi dovessero essere restituiti ma la circolare n. 5/E del 14 maggio scorso, al punto 5.2, specifica che tali contributi possono invece essere mantenuti dai soggetti che li hanno ricevuti in automatico come quota del contributo già fruito ai sensi del precedente decreto “Rilancio”.
In sostanza, le associazioni e gli altri enti non profit che verso la fine del 2020 si sono visti accreditare in automatico sul proprio conto corrente le somme relative al decreto “Ristori” non devono restituirle.
Il pronunciamento dell’Agenzia delle entrate è ovviamente fondamentale perché permette a tali enti di trattenere, e di conseguenza spendere, le somme ricevute, le quali possono fare la differenza per garantire la sostenibilità di molte organizzazioni e per consentire la ripartenza delle attività istituzionali quando ciò sarà possibile.
Per gli enti che avessero in questi mesi restituito le somme è possibile richiedere la restituzione di quanto erroneamente versato, presentando un’istanza alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente. Si consiglia di farsi assistere nella richiesta da un intermediario abilitato (Caf o commercialista).
Altri chiarimenti relativi al contributo “Sostegni”
La circolare n. 5/E del 14 maggio scorso fornisce poi alcune risposte a diversi quesiti sul contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni”, sollevate da ordini professionali o da associazioni di categoria.
Si ricorda che c’è tempo ancora fino al prossimo 28 maggio per presentare la richiesta di tale contributo: per informazioni relative ai soggetti che vi possono accedere, ai requisiti e alle modalità di presentazione della domanda si rinvia all’articolo “Non profit: come accedere al contributo a fondo perduto”.
Per quanto riguarda gli enti non profit, due sono i chiarimenti maggiormente rilevanti presenti all’interno della circolare.
Il primo riguarda un quesito proposto nello specifico in relazione alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), ma la cui risposta si estende in generale a tutti gli enti non commerciali, per i quali si ribadisce che al fine di determinare l’ammontare dei ricavi per poter fruire del contributo devono essere considerati solo i ricavi con rilevanza ai fini Ires e non anche i corrispettivi specifici da associati, i quali si considerano de-commercializzati ai sensi dell’art. 148, commi 3 e 8 del Testo unico delle imposte sui redditi. Viene ripresa la circolare 22/E del 2020, che aveva proposto la stessa interpretazione in relazione al contributo previsto dal decreto “Rilancio”.
Il secondo è invece relativo ai criteri per accedere al contributo, e vi si specifica che esso spetta ai soggetti (fra cui rientrano anche associazioni ed enti non profit) aventi sede nel territorio di Comuni “calamitati” alla data del 31 gennaio 2020 solo qualora essi abbiano fatto registrare il calo del fatturato previsto dal decreto “Sostegni”. Ciò quindi a differenza di quanto previsto dal decreto “Rilancio” e di quanto l’Agenzia delle entrate ha specificato anche per il decreto “Ristori” con la circolare qui in oggetto, i cui contributi potevano essere richiesti ed incassati dagli enti appena menzionati anche a prescindere da qualsiasi calo del fatturato.
* di Daniele Erler, Cantiere terzo settore