Comunicazione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, ecco come fare Raimondo Poluzzi, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano

Comunicazione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, ecco come fare

Città: ROMA - Venerdì, 28 Gennaio 2022 Scritto da Staff CSV Marche

(da Cantiere Terzo settore*) - Una serie di istruzioni d’uso per gli enti che devono effettuarla, dalle attività svolte alla tempistica, fino alle eventuali sanzioni. L’obbligo introdotto dal decreto fiscale coinvolge anche le organizzazioni non profit

ROMA - Il decreto fiscale (decreto legge 146 del 2021) ha introdotto l’obbligo, a carico dei committenti, di comunicare preventivamente l’avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato territoriale del lavoro. La disposizione si inserisce in un quadro di disposizioni volte a prevenire l’utilizzo di lavoratori in nero nei luoghi di lavoro. Il tema è stato brevemente illustrato nell’articolo “Lavoro autonomo occasionale: la comunicazione entro il 18 gennaio”.

Per cogliere meglio la portata dell’obbligo introdotto che coinvolge anche le organizzazioni non profit è necessario capire a chi è rivolto, quali tipi di prestazioni sono assoggettate all’obbligo in parola e le modalità con le quali è possibile assolverlo.

Con la nota congiunta n. 29 dell’11 gennaio 2022, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno fornito le prime indicazioni in merito alle modalità operative per effettuare la comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Chi è soggetto all’obbligo

L’obbligo di comunicazione preventiva a carico dei committenti riguarda i soli committenti che operano in qualità di imprenditori.

Sul punto si apre il primo problema interpretativo.

Il concetto di imprenditore è quello ricavabile dall’articolo 2082 del Codice civile che recita: “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

La questione si presta a interpretazioni divergenti sulle quali sarebbe auspicabile un ulteriore chiarimento ministeriale.

Infatti, la qualifica di imprenditore appena citata fissa i requisiti minimi affinché un soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del Codice civile che riguardano l’imprenditore. Tali requisiti, che costituiscono le caratteristiche dell’impresa, sono:

  • l’attività produttiva;
  • l’organizzazione;
  • la professionalità;
  • l’economicità.

L’attività produttiva costituisce una serie coordinata di atti finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi.

L’organizzazione attiene al complesso produttivo formato da persone e da beni strumentali. È imprenditore anche chi opera senza l’impiego di forza lavoro, purché vi sia organizzazione di mezzi e di capitali, oltre che del proprio lavoro.

La professionalità è legata all’abitualità (non occasionalità) dell’attività, e non può esaurirsi nella semplice constatazione che l’attività economica deve essere continua (o sistematica) non occasionale, ma il termine stesso deve essere dotato di una ulteriore connotazione, ricavabile dalla nozione che all’imprenditore viene data dalla teoria economica. Conseguentemente, poiché tale connotazione deve essere collegata al concetto di “profitto” in senso economico, l’economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo: vale a dire che l’attività economica deve essere condotta con metodo economico, secondo modalità che consentano, attraverso la remunerazione conseguita, quantomeno la copertura dei costi. È questo l’aspetto carente nel mondo degli enti dove l’attività è svolta per soddisfare un bisogno, non necessariamente remunerata o remunerata in misura carente rispetto ai costi sostenuti per erogarla.

Sul punto era intervenuta la nota interna dell’Ispettorato nazionale del lavoro, n. 5546, del 20 giugno 2017 in tema di sospensione dell’attività imprenditoriale in seguito a ispezione sul lavoro e sanzioni per lavoro sommerso, fattispecie richiamata anche dalla nota in commento laddove individua l’obbligo comunicazionale nei soggetti che operano in qualità di imprenditori. Nella Nota del 2017 la possibilità di applicare la misura della sospensione è preclusa proprio in ragione dell’assenza dell’attività imprenditoriale. Nella Faq 4 l’Ispettorato nazionale del lavoro esclude dal novero dei soggetti che esercitano attività imprenditoriale “Onlus, ASD, associazioni culturali musicali e consimili senza scopo di lucro” poiché  “…(l’attività imprenditoriale), intesa come attività economica organizzata, esercitata in modo professionale al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, caratteristiche che in tali fattispecie non appaiono riscontrabili, salvo che nel corso dell’ispezione non vengano accertati in fatto detti elementi”.

Pur avendo argomentato, in punta di diritto, la possibilità di non annoverare tra gli “imprenditori” gli enti che non esercitano attività commerciale, in attesa di chiarimenti da parte delle autorità competenti è consigliabile che anche tali enti ottemperino all’obbligo introdotto.

Quale attività

La nota fa riferimento alle attività rese da lavoratori autonomi occasionali, inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 del Codice civile, ed in particolare colui che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.”

La prestazione di lavoro autonomo, per rientrare tra quelle di tipo occasionale, richiede il rispetto di alcuni requisiti legati alla modalità di svolgimento della prestazione:

  • Mancanza di continuità e abitualità della prestazione: la definizione di abitualità, non essendo stata chiaramente definita dal Ministero, può essere identificata come un’attività duratura nel tempo, che possa fare presumere non ad una attività sporadica ma prolungata nel tempo. In ogni caso, occorre fare una valutazione ad hoc caso per caso;
  • Mancanza di coordinamento della prestazione: affinché vi sia coordinamento occorre che l’attività sia svolta all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo del committente.

Qualora la prestazione occasionale perda e/o risultino assenti i suoi requisiti, troveranno applicazione le discipline riguardanti o il lavoro dipendente, qualora sia presente l’elemento della coordinazione, oppure il lavoro autonomo (con partita Iva), per più prestazioni autonome abituali.

La collaborazione occasionale è annoverata, ai fini fiscali, tra i redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l) del Tuir) da assoggettarsi a ritenuta a titolo di acconto del 20%.

In linea generale non è previsto alcun limite al compenso; tuttavia, al superamento di un reddito annuo pari a 5.000 euro, scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps secondo quanto previsto dalla legge 335/1995.

Al lavoratore occasionale si applicano tutte le tutele previste dal decreto legislativo 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Agli stessi non si applica la normativa assistenziale Inail prevista dal dpr 1124/65.

Restano quindi escluse dall’obbligo:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, c.1, del decreto legislativo 81/2015, già soggette a Uilav;
  • rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del decreto legge 50/2017 (cosiddetti ex voucher) già soggetti a precise comunicazioni operative;
  • le professioni intellettuali, in quanto oggetto dell’apposita disciplina contenuta nell’art. 2229 del Codice civile ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale.

Tempistiche e modalità di invio della comunicazione

Come indicato nell’articolo “Lavoro autonomo occasionale: la comunicazione entro il 18 gennaio”, vi era tempo fino al 18 gennaio 2022 per sanare alcune situazioni pregresse.

Per le collaborazioni attivate a partire dal 12 gennaio 2022, la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro va inviata prima dell’avvio della collaborazione con le modalità di seguito indicate.

Dal punto di vista delle modalità, la norma stessa prevede che la comunicazione sia effettuata mediante Sms o posta elettronica, rinviando alle specifiche regole previste per i lavoratori intermittenti dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 81/2015.

In attesa che il Ministero aggiorni/integri gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti, la comunicazione andrà inviata a mezzo mail ordinaria (non certificata) all’indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (in calce alla nota dell’11 gennaio).

L’ispettorato territoriale competente (cioè quello a cui inviare la mail) è “quello del luogo dove si svolge la prestazione” e non è pertanto legato né alla residenza del prestatore, né a quella del committente.

Contenuto

La comunicazione, integrata nel testo della mail, dovrà contenere necessariamente (requisiti minimi):

  • i dati del committente e del prestatore;
  • il luogo della prestazione (che rileva ai fini dell’individuazione dell’Ispettorato competente);
  • una sintetica descrizione dell’attività;
  • la data di inizio della prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese). Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto entro l’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • l’ammontare del compenso, qualora risulti definito al momento del conferimento dell’incarico.

Una comunicazione già trasmessa potrà sempre essere annullata o i dati indicati modificati in qualunque momento purché antecedente all’inizio della prestazione.

In assenza di uno o più dei requisiti minimi indicati, la comunicazione sarà considerata omessa. In ogni caso, eventuali errori formali e non sostanziali, cioè che consentano comunque di individuare le parti del rapporto (committente e prestatore), la data e il luogo di svolgimento della prestazione non inficiano la trasmissione della stessa entro i termini e pertanto la comunicazione si ritiene non omessa.

È fatto obbligo ai committenti di conservare copia della comunicazione inviata, poiché non trasmessa a mezzo Pec ma per mail ordinaria, che dovrà essere esibita in caso di accesso da parte del personale ispettivo.

Sanzioni

In caso di omessa o ritardata comunicazione viene applicata una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per il quale non si è provveduto alla comunicazione prima dell’instaurarsi del rapporto di collaborazione.

Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova comunicazione.

È prevista anche la sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso in cui vi sia un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (ai fini del conteggio risultano compresi anche i lavoratori autonomi occasionali oggetto del presente contributo).

 

*Di Chiara Borghisani, Dottore commercialista esperta di fiscalità di enti non profit

Ultima modifica il Venerdì, 28 Gennaio 2022 17:26