ANCONA - Sempre più spesso le scuole si rivolgono al Terzo settore per sviluppare progetti di accoglienza degli studenti in alternanza scuola lavoro prevista dalla L. 107/2015.
Ecco un quadro degli obblighi per le associazioni che vogliono attivare la convenzione per ospitare gli studenti.
Mentre il volontario non è equiparato al lavoratore, "Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art.2, comma1 lettera a) del decreto".
Questo significa che - fermo restando l'obbligo per la scuola di fare la formazione sulla sicurezza agli studenti che vanno in alternanza scuola lavoro e la validità della copertura INAIL aperta dalla scuola - resta in capo all'associazione di volontariato l'obbligo (non la facoltà) di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs 81/2008, quindi, in estrema sintesi:
- Effettuare la valutazione dei rischi e avere un Documento di valutazione dei rischi
- nominare e formare il RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)
- Organizzarsi per la prevenzione incendi, cioè dotarsi di almeno un estintore (numero e posizione saranno indicati in sede di valutazione dei rischi), nominare e formare un addetto antincendio,
- Organizzarsi per la prevenzione incendi, cioè dotarsi di una cassetta di pronto soccorso (o pacchetto di medicazione), nominare e formare un addetto antincendio
- Formare il personale (in questo caso lo studente) sui rischi specifici presenti nel proprio ambiente di lavoro e dotarlo di Dispositivi di protezione individuali se necessario
Inoltre, per gli studenti minori di 18 anni, occorre prevedere attività che possono essere svolte da minorenni. Infatti, la legislazione italiana ('Allegato I legge 977/67 modificato dal D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/2000) prevede il divieto di adibire i minori di 18 anni ad alcuni tipi di mansioni. La valutazione dei rischi evidenzia anche tali attività.