ROMA - (Da CSVnet.it) - Con la nota n. 6213 del 9 luglio 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese) ha risposto a tre quesiti sollevati dalla Provincia autonoma di Trento, aventi ad oggetto la normativa del Codice del Terzo settore.
Il primo dei tre quesiti aveva ad oggetto l’art.17, c.5 del Codice del Terzo settore (d’ora in avanti Cts), il quale prevede l’incompatibilità tra la posizione del volontario e ogni forma di prestazione lavorativa retribuita dall’ente di cui il volontario è socio, associato o tramite il quale presta attività di volontariato.
Il Decreto legislativo 105 del 2018 (cosiddetto “Decreto correttivo”) aveva introdotto alcune eccezioni a tale rigoroso principio, stabilendone la non applicabilità agli operatori della Croce Rossa delle province autonome di Trento e Bolzano e a quelli della Croce bianca per la sola provincia di Bolzano.
Sulla questione il Ministero si era in realtà già pronunciato in altre occasioni, fra cui l’ultima con la nota n. 2088 del 27 febbraio 2020, con la quale aveva stabilito che la disposizione di cui all’art.17, c.5 del Codice del Terzo settore si applica anche nei confronti dei volontari “occasionali” e non solo nei confronti di quelli “non occasionali”, nonostante solamente questi ultimi debbano essere iscritti nel registro dei volontari ai sensi dell’art.17, c.1 del medesimo Codice. In tale nota era stato quindi ribadito che la presenza di un qualunque rapporto di lavoro con l’ente del Terzo settore (Ets) preclude in modo netto al soggetto di svolgere attività di volontariato per lo stesso Ets: ciò al fine, da un lato, di “valorizzare la libera scelta del volontario”, dall’altro di “assicurare la necessaria tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche dell’azione volontaria”.
La richiesta della Provincia di Trento (Servizio Politiche Sociali) si riferiva al caso specifico, “non infrequente nelle associazioni, in cui una persona sia membro del Consiglio Direttivo e svolga tale carica come volontario (di rado infatti i consiglieri di un’associazione vengono retribuiti per la carica ricoperta), ma nello stesso periodo effettui una o più attività (ad esempio di docenza ad un corso di formazione) per le quali viene retribuito dall’ente del Terzo settore”.
Altro caso prospettato è quello in cui un “una persona, associata dell’ente, voglia candidarsi a membro del Direttivo di un Ets (carica che, qualora eletto, svolgerebbe a titolo di volontariato) ma nello stesso esercizio sociale sia stata retribuita dall’ente per un’attività svolta”.
Il Ministero afferma anzitutto che deve essere considerata attività di volontariato non solamente quella rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, ma anche quella relativa all’esercizio di una carica sociale, “in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente”, sempre che essa risponda ai requisiti di cui all’art.17, c.2 del Codice. In altre parole, un amministratore che svolga la propria carica senza venire retribuito deve essere considerato un volontario a tutti gli effetti, iscritto nel registro dei volontari e assicurato ai sensi dell’art.18, c.1 del Cts.
Viene quindi ricordato come nelle organizzazioni di volontariato (Odv) vi sia un espresso divieto di retribuire le cariche sociali (art.34, c.2 del Cts), ad eccezione dei membri dell’organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2 del codice civile. Divieto che invece non vi è per gli altri Ets, nei quali è possibile attribuire un compenso ai titolari di cariche sociali, sempre comunque nel rispetto delle disposizioni che regolano la distribuzione indiretta di utili (ed in particolare l’art.8, c.3, lett. a del Cts).
La nota ministeriale ribadisce quindi che un amministratore di un Ets, che svolga tale carica a titolo di volontariato, non potrà in alcun modo essere retribuito dallo stesso per lo svolgimento di un’attività istituzionale. Nel caso in cui invece un soggetto voglia candidarsi a membro dell’organo di amministrazione di un Ets per il quale abbia svolto o stia svolgendo un’attività retribuita, lo potrà fare ma sarà necessario che, in caso di elezione, all’avvio dell’attività legata alla carica sociale (svolta in modo gratuito) la prestazione retribuita sia terminata e che durante l’incarico non ne vengano commissionate di ulteriori.
In sostanza, la rigorosa incompatibilità fra la posizione di volontario e qualsiasi tipo di retribuzione di cui all’art.17, c.5 del Cts vale anche nel caso di un amministratore che svolga tale carica a titolo di volontariato.
La possibilità per un Ets di retribuire un membro dell’organo di amministrazione per l’eventuale attività di interesse generale svolta sembra vi possa essere solamente qualora tale soggetto venga retribuito anche per la carica sociale svolta (come detto, ciò è comunque vietato nelle Odv): anche in tale caso vi sono comunque alcuni limiti, legati in particolare ad un possibile conflitto di interessi oltre che al generale divieto di distribuzione indiretta di utili di cui all’art.8, commi 2 e 3, lett. a) del Cts.
fonte: CSVnet.it