ROMA - Nuovi chiarimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla governance degli enti del Terzo settore con la nota n. 6213 del 9 luglio 2020 (Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese) che ha risposto a tre quesiti sollevati dalla Provincia autonoma di Trento sulla normativa del Codice del Terzo settore (Cts).
Tra le richieste di precisazioni, la nomina degli amministratori negli enti del Terzo settore in generale e nelle organizzazioni di volontariato (Odv) in particolare, e i quorum assembleari per le modifiche statutarie.
La nomina dei membri dell’organo di amministrazione
Tra i quesiti, la Provincia di Trento chiedeva se nelle Odv tutti gli amministratori debbano comunque essere eletti dall’assemblea (art.25, c.1 del Cts), oppure se, sulla base della clausola dell’art.26, c.5 del Cts, una parte minoritaria possa essere nominata da soggetti diversi (altri Ets o enti senza scopo di lucro), sempre beninteso fra gli associati dell’ente.
Sempre per quanto riguarda la nomina dell’organo di amministrazione, inoltre, si chiedeva se potesse essere attribuita anche a “enti senza scopo di lucro” (art.26, c.5 del Cts) che siano enti pubblici, potendo quindi anch’essi nominare negli enti del Terzo settore (Ets) in generale, e nelle Odv in particolare, uno o più amministratori.
Il quesito dà la possibilità al Ministero di andare a chiarire più in dettaglio le disposizioni riguardanti la nomina dei membri dell’organo di amministrazione nelle associazioni Ets in generale.
Gli articoli del Codice del Terzo settore oggetto di analisi sono l’art.26, in particolare il comma 2 (“La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati”), e il comma 5 (“La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea”); l’art.34, c.1 (“Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati”) e l’art.25, c.1, che prevede la competenza dell’assemblea delle associazioni del Terzo settore per quanto riguarda la nomina e revoca dei membri dell’organo di amministrazione (fatta eccezione per le ipotesi derogatorie di cui all’art.25, c.2).
Le indicazioni per gli enti del Terzo settore in generale. Il Ministero, dopo aver ribadito che la competenza a nominare i membri dell’organo di amministrazione nelle associazioni Ets è in generale in capo all’assemblea, afferma come i commi 2 e 5 dell’art.26 riguardino la generalità delle associazioni Ets e dispongano in relazione ai requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai componenti (comma 2, ovvero chi può essere nominato), oltre che in relazione ai titolari del potere di nomina degli stessi (comma 5, ovvero chi può nominare).
La maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione di un’associazione Ets deve essere composta da persone fisiche associate o indicate dagli enti associati (quest’ultima previsione riguarda le associazioni di secondo livello o miste). Nelle associazioni di primo livello (composte interamente da persone fisiche) la maggioranza degli amministratori sarà eletta dall’assemblea (salvo l’ipotesi derogatoria di cui all’art.25, c.2), mentre nelle associazioni di secondo livello (o miste) potrà, in base a quanto prevede lo statuto, anche essere “indicata” dagli enti associati, senza quindi dover necessariamente coinvolgere l’assemblea dell’ente “superiore”.
Nelle associazioni Ets in generale, in base all’art.26, c.5 del Cts, una quota minoritaria di amministratori può:
- non avere alcun legame (diretto o indiretto) con la base associativa dell’ente;
- essere nominata con modalità “extra assembleari”, cioè da soggetti estranei alla base associativa dell’ente (devono comunque essere Ets, enti senza scopo di lucro o enti religiosi civilmente riconosciuti) oppure da lavoratori o utenti dell’ente.
La nomina da parte di soggetti diversi come altri Ets o enti senza scopo di lucro (art.26, c.5 del Cts), rappresenta comunque una mera facoltà, il cui esercizio dovrà essere eventualmente previsto e disciplinato nello statuto dell’ente.
Il caso delle organizzazioni di volontariato. Discorso diverso vale invece per le Odv, per le quali vale la disposizione secondo cui tutti gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate o indicate, tra i propri associati, dagli enti associati (art. 34, c. 1 del Cts).
Tutti gli amministratori di una Odv devono quindi appartenere, in modo diretto o indiretto, all’ente.
In una Odv di primo livello (composta interamente da persone fisiche) gli amministratori saranno tutti eletti dall’assemblea (salvo l’ipotesi derogatoria di cui all’art.25, c.2); in una Odv di secondo livello (o mista) gli enti designatori dovranno comunque appartenere alla base associativa della stessa organizzazione, non essendo possibile che una minoranza di amministratori sia indicata da soggetti terzi.
Nelle Odv di secondo livello o miste, le modalità di designazione degli amministratori da parte degli enti associati possono essere previste direttamente nello statuto dell’ente “superiore” oppure quest’ultimo le può demandare agli statuti degli enti associati (sempre nel rispetto dell’art.34, c.1 del Cts). Secondo la nota ministeriale, l’utilizzo del termine “indicate” da parte dell’art.34, c.1 lascia aperta anche la possibilità che la nomina dell’organo di amministrazione di una Odv di secondo livello avvenga da parte degli enti associati (che dovranno comunque designare soggetti appartenenti alla loro base associativa), senza comunque la necessità di una delibera assembleare.
Partecipazione degli enti pubblici nelle basi associative degli Ets. Il Ministero precisa infine che gli enti pubblici possono far parte della base associativa degli Ets in generale (comprese le Odv e le Aps: in questo caso occorrerà però rispettare quanto stabilito rispettivamente dall’art.32, c.2 e 35, c.3 del Cts) e quindi, in virtù del principio di uguaglianza che deve caratterizzare tutti gli associati, possono anche concorrere alla nomina di uno o più amministratori.
Quando ciò si verifica all’interno di un’Odv, si farà eccezione rispetto all’obbligo di scegliere tra le persone fisiche associate o indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: essendo un ente pubblico di norma privo di base associativa, tale disposizione non si potrà loro applicare.
La nota ricorda infine come la nomina di uno più amministratori da parte di un ente pubblico non dovrà comunque configurare situazioni di direzione, coordinamento o controllo di cui all’art.4, c.2 del Cts, pena la perdita stessa della qualifica di Ets: il rinvio è alla precedente nota ministeriale n. 2243 del 4 marzo 2020, e al relativo approfondimento che fornisce precisazioni ulteriori sul tema.
I quorum per modificare lo statuto, nessuna deroga
Il terzo ed ultimo quesito riguardava i quorum assembleari per modificare lo statuto di un’associazione Ets, ed in particolare la legittimità di una clausola statutaria che non preveda in seconda convocazione alcun quorum costitutivo per procedere alla modifica dello statuto, essendo quindi sufficiente la presenza di un numero qualsiasi di associati.
Si ricorda che, sul punto, l’art.21, c.2 del codice civile prevede (per le associazioni riconosciute) la presenza di almeno tre quarti degli associati per modificare lo statuto, ma ammette che lo stesso statuto possa comunque disporre in modo diverso.
La Provincia di Trento rileva che la scelta di non prevedere alcun quorum costitutivo in seconda convocazione è dovuta spesso alla difficoltà di coinvolgere gli associati in assemblea, con il rischio più che concreto di non raggiungere il numero previsto e necessario per apportare le modifiche allo statuto.
ROMA - Sulla base di tali difficoltà, la Provincia chiede se sia praticabile una soluzione che preveda più convocazioni (ad esempio quattro) dell’assemblea per modificare lo statuto, disponendo un quorum costitutivo rafforzato nelle prime tre, da convocare a scadenze ravvicinate, e nessun quorum costitutivo rafforzato a partire dalla quarta, qualora con le prime tre non si sia raggiunto il quorum previsto.
Il Ministero del Lavoro non ritiene condivisibile la soluzione proposta dalla Provincia di Trento e, riprendendo quanto già affermato nella Circolare n. 20 del 27 dicembre 2020, ribadisce come la previsione statutaria di un quorum costitutivo rafforzato sia comunque necessaria, anche per le associazioni non riconosciute, in qualsiasi convocazione dell’assemblea.
Alla base di tale ragionamento viene posto il principio democratico, che caratterizza le associazioni del Terzo settore e che non consente “ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti”.
Il richiamo generico alla “ristretta minoranza” di associati sembra lasciare agli enti la possibilità di decidere in cosa essa consista, valutando caso per caso quale possa essere una minoranza tale da ledere il principio democratico.
La nota ministeriale conclude affermando che qualora un’associazione non riesca a modificare lo statuto per il mancato raggiungimento del quorum previsto dallo statuto, ciò potrebbe concretizzarsi in un’impossibilità di funzionamento dell’associazione e quindi in una causa di estinzione della stessa.
Pur essendo in generale condivisibile il fatto di sottolineare l’importanza del principio democratico nelle associazioni enti del Terzo settore come tutela e garanzia per tutti gli associati, la critica è che la soluzione proposta dal Ministero non sembra tenere in conto, da un lato, del dettato normativo del codice civile (art.21, c.2), dall’altro dell’oggettiva difficoltà che molto spesso gli enti associativi riscontrano riguardo alla partecipazione da parte degli associati alle assemblee.
Ulteriori dubbi si sollevano sul tema della “ristretta minoranza”: per esemplificare, il quorum costitutivo di 1/3 (un terzo) degli associati potrebbe rappresentare in generale un quorum adeguato a garanzia dei soci, non costituendo una minoranza ristretta, ma la nota non si esprime in merito a questo.
fonte: www.csvnet.it