ROMA - Il prossimo 31 ottobre è il termine ultimo che il Decreto legge 18 del 2020 (“Cura Italia”) ha disposto per una serie di importanti scadenze, fra cui:
- l’approvazione del bilancio di esercizio;
- l’adeguamento dello statuto per Odv, Aps ed Onlus iscritte nei rispettivi registri, qualora si vogliano utilizzare le procedure semplificate dell’assemblea ordinaria;
- la possibilità di impiegare le risorse del 5 per mille 2017.
Come è noto, ciò è stato fatto per far fronte al periodo emergenziale in cui ancora oggi ci troviamo, e alla chiusura di moltissime attività (fra cui anche le riunioni in presenza degli organi degli enti non profit) negli scorsi mesi di marzo, aprile e maggio, periodo in cui tradizionalmente si tengono le assemblee per l’approvazione del bilancio.
L’approvazione del bilancio di esercizio
Il Decreto “Cura Italia” ha come detto posticipato la possibilità di approvare il bilancio di esercizio da parte di tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e i comitati disciplinati dal Titolo II del Libro I del Codice civile, nonché per tutti gli enti non commerciali (di cui all’art.73, c.1, lett. c) del dpr 917/1986): qualora tali soggetti avessero dovuto, per legge o per statuto, approvare il proprio bilancio di esercizio entro il periodo 1° febbraio-31 luglio 2020, è stata concessa la possibilità di posticiparne l’approvazione fino al 31 ottobre 2020.
Ad oggi il termine del 31 ottobre non è stato ulteriormente prorogato dagli ultimi decreti del Governo, e quindi rimane il termine ultimo entro cui approvare il bilancio.
Si ricorda che il Codice del Terzo settore ha previsto per gli enti del Terzo settore (Ets) che hanno avuto nel 2019 entrate pari o superiori a 220.000 euro l’obbligo di redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Gli enti invece che nel 2019 hanno avuto entrate inferiori a 220.000 euro possono limitarsi alla redazione di un rendiconto per cassa. Anche se il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) non è ancora oggi operativo, le previsioni appena menzionate si applicano comunque alle organizzazioni di volontariato (Odv), alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus iscritte nei rispettivi registri, dato che tali enti sono già oggi considerati Ets (art.101, c.3 del Codice del Terzo settore).
Nonostante il Decreto ministeriale 5 marzo 2020 abbia predisposto gli schemi di bilancio per gli Ets, tali modelli saranno obbligatori solo a partire dalla redazione del bilancio del 2021.
Non essendo ancora operativo il Registro unico, il bilancio approvato non deve ad oggi essere depositato presso alcun ente o istituzione ma deve rimanere agli atti dell’associazione: l’obbligo di inviare il bilancio al Runts scatterà solo nel momento in cui quest’ultimo sarà istituito e reso operativo.
L’adeguamento dello statuto per Odv, Aps ed Onlus, cosa cambia davvero al 31 ottobre
Il termine del 31 ottobre è anche il termine entro cui le Odv, le Aps e le Onlus devono adeguare i loro statuti qualora vogliano utilizzare le procedure semplificate dell’assemblea ordinaria.
Tale termine, che riguarda solo le Odv, le Aps e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (e non quindi tutte le altre associazioni non in possesso di tali qualifiche), non è tassativo (lo hanno ribadito la Circolare del Ministero del lavoro n.13 del 31 maggio 2019 e la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.89/E del 25 ottobre 2019) ma è il termine entro cui poter modificare lo statuto utilizzando le procedure dell’assemblea ordinaria; il mancato rispetto di esso non ha conseguenze circa l’accesso a misure promozionali o aspetti fiscali.
Sarà quindi possibile, per le Odv, le Aps e le Onlus, così come per tutte le altre associazioni, adeguare lo statuto anche dopo il 31 ottobre, andando in assemblea straordinaria (la quale prevede solitamente quorum costitutivi aggravati rispetto a quella ordinaria).
Visto che a giorni dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto che istituisce il Runts (già oggi pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), il quale dovrebbe essere reso operativo nella prossima primavera, in particolare le Odv e le Aps iscritte ad oggi nei rispettivi registri regionali e provinciali dovranno, se già non l’hanno fatto, nei prossimi mesi completare il procedimento di modifica dello statuto per adeguarsi alla Riforma del Terzo settore e prepararsi alla “trasmigrazione” nel registro unico.
La rendicontazione del 5 per mille 2017, il problema delle scadenze
Il termine del 31 ottobre rileva anche ai fini della rendicontazione del 5 per mille 2017.
Il decreto “Cura Italia” (art.35, c.3) ha prorogato fino al 31 ottobre 2020 la possibilità di utilizzare le risorse del 5 per mille 2017 (che è stato incassato dagli enti nel 2019 e che deve essere rendicontato nel 2020); il successivo comma 3-bis ha invece esteso da un anno a diciotto mesi il termine entro il quale redigere il rendiconto relativo all’utilizzo delle somme del 5 per mille 2017.
La Nota ministeriale n.4344 del 19 maggio scorso ha cercato di chiarire i nuovi termini partendo dal momento in cui è stato incassato il contributo del 5 per mille 2017: gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 500.000 euro hanno incassato il contributo in data 11 luglio 2019 mentre gli enti che hanno ricevuto una somma inferiore a 500.000 euro hanno incassato il contributo in data 7 agosto 2019.
Il termine entro il quale utilizzare le risorse del 5 per mille, originariamente in scadenza rispettivamente il 10 luglio 2020 e il 6 agosto 2020, viene quindi prorogato al 31 ottobre 2020. Per quanto riguarda invece la redazione del rendiconto, il nuovo termine è quello di diciotto mesi a partire dalla data di ricezione delle somme: quindi il 10 gennaio 2021 per gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 500.000,00 euro, e il 6 febbraio 2021 per gli enti che hanno ricevuto una somma inferiore a 500.000,00 euro.
Non è di facile comprensione il motivo per cui sia stato posto un termine diverso per l’impiego delle somme e per la redazione del rendiconto: si consiglia comunque di tenere la data del 31 ottobre come termine ultimo sia per l’impiego delle somme che per la redazione del rendiconto relativo al 5 per mille 2017.
Si ricorda infine che per gli enti che hanno ricevuto un importo pari o superiore a 20.000 euro vi è l’obbligo di inviare il rendiconto, entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione dello stesso, all’amministrazione competente all’erogazione delle somme.
Sul sito del Ministero del lavoro è possibile scaricare il modello e le linee guida per la rendicontazione del 5 per mille.
La possibilità di svolgere le riunioni in presenza
Il Dpcm 18 ottobre 2020, visto il progressivo aumentare dei contagi, ha disposto limitazioni ancora più stringenti rispetto a quelle già disposte dal Dpcm del 13 ottobre 2020 (vedi l’articolo “Dallo sport alla ristorazione, le nuove restrizioni anche per il non profit”), ma non ha espressamente vietato di svolgere le riunioni degli organi sociali degli enti non profit in presenza.
Ciò è confermato dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 20 ottobre 2020, nella quale si precisa che per “attività convegnistiche e congressuali” (sospese entrambe dal Dpcm 18 ottobre 2020) si devono intendere eventi di “carattere ufficiale”, aperti alla stampa e al pubblico, tenuti in locali pubblici o aperti al pubblico. Tali elementi di ufficialità e di apertura al pubblico sono invece assenti nelle “riunioni private”, come ad esempio le assemblee societarie o di condominio, ma in cui possono rientrare anche le riunioni degli organi sociali delle associazioni e degli altri enti non profit.
Quello che è fortemente raccomandato è che le riunioni private, e quindi anche le assemblee per approvare il bilancio e/o per modificare lo statuto si tengano in videoconferenza, e quindi a distanza. Laddove ciò non sia possibile, la riunione potrà svolgersi in presenza, rispettando però al massimo grado tutte le indicazioni normative in tema di prevenzione del contagio da Covid-19.
In particolare, l’assemblea si dovrà tenere nel rigoroso rispetto di alcune regole fondamentali, fra cui:
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti;
- l’utilizzo obbligatorio ed in ogni momento della mascherina;
- il tenere traccia degli associati partecipanti alla riunione, a cui occorrerà misurare la temperatura prima dell’ingresso e farsi comunque rilasciare una dichiarazione attestante il loro stato di salute. Qualora la persona avesse febbre superiore a 37,5 gradi oppure altri sintomi riconducibili a Covid-19 (tosse, difficoltà respiratorie e simili) non potrà essere lasciato entrare nel luogo ove si svolge la riunione.
Occorrerà poi, specie con riguardo alle assemblee delle associazioni, valutare bene il numero di associati presenti nella base associativa e selezionare di conseguenza uno spazio che sia adatto a contenerli, nel rispetto delle indicazioni menzionate in precedenza.
L’obiettivo prioritario deve essere ovviamente quello di tutelare al massimo grado la salute dei partecipanti e, a cascata, della generalità degli individui.
Le riunioni in videoconferenza
Come già detto, la modalità più opportuna e consigliata per la riunione degli organi sociali è quella a distanza.
Il decreto legge 125 del 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 (non fino al 31 gennaio 2021, termine attuale dello stato di emergenza) la possibilità, disposta dall’art.73, c.4 del Decreto “Cura Italia”, di tenere le riunioni degli organi sociali degli enti non profit in videoconferenza, anche qualora tale modalità non sia espressamente contemplata nello statuto
Un’associazione può quindi, fino al 31 dicembre 2020, svolgere le riunioni in videoconferenza, nel rispetto però di criteri di trasparenza e tracciabilità, che si concretizzano nel:
- rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all’ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione la relativa documentazione;
- permettere al presidente dell’organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
- permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità);
- informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza (ad esempio skype, hangout, zoom, ecc.), e delle modalità con cui potervi accedere.
Tutte queste informazioni devono essere rese note in modo dettagliato nella convocazione dell’organo, al fine di consentire la partecipazione effettiva di tutti i componenti.
Una volta riunito l’organo, dovranno ovviamente essere rispettati gli ordinari quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.