ROMA - Con il dl n. 39/2024 il Governo è intervenuto con misure urgenti in materia fiscale e relative all’amministrazione finanziaria.
Per quanto interessa le organizzazioni non profit, il provvedimento interviene sul cosiddetto Superbonus 110% apportando importanti modifiche al pregresso quadro normativo per le Onlus, Odv e Aps.
La soppressione del Superbonus 110%
Viene eliminata la possibilità di ricorrere alle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito per interventi edilizi per Onlus, Odv e Aps, ossia tra le categorie di soggetti che sinora potevano ancora usufruirne (art. 1 che sopprime il primo periodo del comma 3-bis dell’art. 2 d.l. n. 11/2023).
Il periodo – oggi abrogato – prevedeva infatti che l’eliminazione della possibilità di usufruire delle citate opzioni già contemplata per talune categorie di soggetti non si applicava ai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lett. c), d) e d-bis) d.l. n. 34/2020, ossia – per quanto di interesse – alle Onlus, alle OdV e alle Aps. Soggetti, quest’ultimi, che in forza di quella norma potevano continuare a usufruire di quelle opzioni per interventi edilizi.
La disposizione presente oggi nel dl. n. 39/2024 prevede proprio la soppressione di tale periodo “salvifico”, facendo sì che adesso anche le Onlus, le Odv e le Aps non possano più ricorrere all’utilizzo delle citate opzioni.
Condizioni per cui resta possibile
Il decreto legge specifica che dal 30 marzo 2024 (data della sua entrata in vigore) la facoltà di cessione del credito e sconto in fattura, relativamente alle Onlus, Odv e Aps, resta possibile sulla base di precise e assai stringenti condizioni possedute da questi soggetti prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto.
In particolare, per gli interventi delle Onlus, Odv e Aps non inclusi in condominio e per i quali il titolo abilitativo dell’intervento è rappresentato dalla Cila, le condizioni (possedute prima dell’entrate in vigore del dl. n. 39/2024) per continuare a usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura sono rappresentate dalla presentazione di Cila e dalla sottoscrizione di un accordo vincolante per la fornitura di beni e servizi relativi ai lavori, accordo che non deve necessariamente avere natura di appalto, ben potendo essere rappresentato, ad esempio, da un cosiddetto contratto di global service.
Prossimi sviluppi
Ciò considerato, il decreto legge è attualmente in fase di conversione in legge al Senato in cui potrebbe essere evidentemente modificato.
*di Chiara Meoli