ROMA - È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024 la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, di conversione del cosiddetto decreto legge “Omnibus” (dl n. 113/2024).
In particolare, il decreto “Omnibus”, come convertito in legge, reca due disposizioni (artt. 3-4) che interessano anche le organizzazioni non profit: la prima consente alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e alle società sportive dilettantistiche (Ssd) di escludere, fino al 31 dicembre 2024, dall’imposizione dell’Iva i corrispettivi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali svolte, la seconda prevede alcune agevolazioni fiscali per gli investimenti pubblicitari realizzati dagli operatori del settore sportivo.
Vediamole nello specifico.
Le novità Iva per Asd e Ssd
La norma consente, ai fini Iva, alle Asd e alle Ssd di continuare ad applicare, fino alla data di entrata in vigore dell’art. 5, comma 15-quater d. n. 146/2021, le disposizioni dell’art. 4, comma 4 Dpr n. 663/1972 che pone dette prestazioni fuori dal campo di applicazione dell’Iva (art. 3).
Tale esclusione Iva applicabile alle Asd e alle Ssd sarà possibile fino al 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore del citato art. 5, comma 15-quater dl n. 146/2021), quando verrà meno la previsione del fuori campo Iva e le prestazioni rese da tali soggetti saranno esenti da Iva a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuibili utili.
Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024, data di entrata in vigore del dl n. 113/2024.
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, la legge ripropone alcune agevolazioni fiscali, già introdotte durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del dl n. 113/2024 (10 agosto 2024) fino al 15 novembre 2024 (art. 4).
In particolare, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, è prevista l’applicazione del disposto dell’art. 81 dl n. 104/2020, che riconosce un contributo, nella forma del credito di imposta, per gli investimenti pubblicitari effettuati in favore di leghe e società sportive professionistiche e di Asd e Ssd.
Tali investimenti devono essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolti a leghe e società sportive professionistiche e Ssd e Asd con ricavi - di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b) Tuir (Testo Unico delle imposte sui redditi, dpr n. 917 del 1986), relativi al periodo d’imposta 2023 e comunque prodotti in Italia – di almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e Ssd e Asd e che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, tale requisito relativo ai ricavi non trova applicazione.
I soggetti interessati – precisa la disposizione – certificano di svolgere attività sportiva giovanile.
Nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle richieste ammesse, è prevista la ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta loto spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.
Sono esclusi da tali previsioni gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge n. 398/1991.
La disposizione in questione disciplina anche le modalità di concessione del contributo, in forza delle quali è tra l’altro precisato che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
*di Chiara Meoli