ANCONA - Nel corso delle varie battaglie condotte nell’ultimo anno a fianco dei richiedenti asilo costretti a dormire per strada dalla Questura che non avviava la procedura di accoglienza così come previsto dalla normativa vigente, e ai quali non veniva fatta formalizzare la domanda di protezione, avevamo promesso che avremmo fatto ricorso anche alle vie legali.
Ebbene avevamo ragione!
Il tribunale di Ancona, in risposta al ricorso presentato dall’avvocato Paolo Cognini, si è espresso con un’ordinanza chiara che obbliga la questura di Ancona di “formalizzare la ricezione della domanda di protezione internazionale entro 5 giorni dal provvedimento.”
Le motivazioni del giudice sono articolate e riportano con precisione leggi italiane e disposizioni europee che non lasciano dubbi a nessuna interpretazione, risultando inoltre valide per tutti coloro che presentano domanda di protezione internazionale. La pratica di rinviare per mesi l’avvio della procedura di richiesta di protezione internazionale e la contestuale accoglienza, è illegittima.
Il giudice ricorda che: “La Questura, in particolare, una volta ricevuta la domanda, è tenuta a redigere il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli entro tre giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori dieci giorni in presenza di un elevato numero di domande (art. 26 D.lgs. n. 25/2008).” In questi mesi come più volte denunciato abbiamo raccolto decine di rinvii da parte della questura che superavano anche i sei mesi.
Nel famoso foglio rilasciato dalla questura dove si rinvia l’appuntamento ai mesi successivi, veniva addotta come giustificazione allo slittamento la mancanza di posti in accoglienza forniti dalla prefettura. Anche in questo caso il giudice ribadisce:
“La prassi seguita nella vicenda in esame ha completamente capovolto il percorso previsto dal legislatore, atteso che si è provveduto prima a verificare la disponibilità di posti per l’inserimento del soggetto nel sistema di accoglienza e, rilevata l’assenza di tale disponibilità, non è stato consentito al soggetto di formalizzare l’istanza di protezione.
Infatti, nel caso in esame, si assiste a un’ulteriore violazione, consistente nel mancato collocamento del richiedente nei centri di privata accoglienza previsti dall’art. 9 del D.lgs. n. 142/2015, in forza del quale, il Prefetto (comma 4) provvede al collocamento del richiedente “nei centri governativi di prima accoglienza.”
Sempre nella sentenza, oltre alla violazione dei diritti costituzionali, vi è un passaggio estremamente importante:
"In altri termini, nell’ottica del legislatore comunitario, e dunque nazionale, non può mai venirsi a creare l’opzione tra accoglienza e abbandono, tanto che sono state espressamente previste 'strutture straordinarie' da attivare nel caso in cui l’afflusso massiccio di richiedenti porti a una saturazione dei posti disponibili nelle ordinarie strutture di prima accoglienza."
A questo punto ci aspettiamo che la Questura si attivi immediatamente e che avvii la procedura di formalizzazione ed accoglienza per tutti coloro che l’abbiano presentata da almeno dieci giorni così come ribadito dalla sentenza.
Ambasciata dei Diritti Marche odv