Pnrr e co-progettazione con il Terzo settore, i chiarimenti ministeriali Foto di Enrico Genovesi, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

Pnrr e co-progettazione con il Terzo settore, i chiarimenti ministeriali

Città: ROMA - Venerdì, 04 Agosto 2023 Scritto da

(Da Cantiereterzosettore.it) - In una nota si specificano le attività per cui è opportuno ricorrere a questo dispositivo di amministrazione condivisa e sul tema della ristrutturazione degli immobili. Mantenute le clausole per l’inclusione lavorativa delle persone disabili, di giovani e donne

ROMA - Il 7 luglio scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la nota 1059 con alcuni chiarimenti in merito alla co-progettazione tra pubblica amministrazione e Terzo settore. I temi affrontati riguardano diversi aspetti.

Il primo pone l’interrogativo circa quali possono essere i contenuti delle attività oggetto di co-progettazione. Il Ministero ha risposto che è incompatibile con un corretto ricorso alla co-progettazione un avviso di gara che contenga già un’indicazione dettagliata dei servizi da realizzare venendo meno il senso stesso del ricorso a tale strumento; in tali casi meglio ricorre agli appalti di servizi.

Il secondo attiene ad alcuni quesiti inviati recentemente da alcuni Ambiti territoriali sociali ammessi al finanziamento a valere sull’avviso pubblico n. 1/2022 del Pnrr che, volendo fare ricorso alla co-progettazione di cui all’articolo 55 del codice del Terzo settore (dlgs n.117/2017), chiedono se è utilizzabile anche in caso di progetti che prevendono ristrutturazione di immobili in cui poi svolgere le attività progettuali. Il Ministero - considerando che gli enti del Terzo settore (Ets) in tali casi saranno usualmente chiamati a delegare la loro realizzazione a terzi e in ragione della natura pubblica del finanziamento destinato a copertura dei lavori in parola - ritiene che essi dovranno attivare procedure ispirate ai principi del codice dei contratti pubblici.

Alla luce dei principi su esposti, la nota ministeriale riporta alcuni esempi, così da facilitarne l’applicazione in relazione alle attività previste dall’avviso 1/2022.

Con il primo esempio, il Ministero risponde positivamente circa la possibilità di affidamento, ai sensi dell’art 55 e ss. del codice del Terzo settore, dei lavori infrastrutturali e l’erogazione dei servizi. Questo in considerazione dello stretto legame funzionale che intercorre tra la componente infrastrutturale e le attività di interesse generale da svolgersi nell’immobile oggetto dell’intervento.

Il Ministero si interroga poi se, riprendendo l’esempio precedente, un Ets può a sua volta individuare un soggetto terzo a cui attribuire la realizzazione dell’intervento infrastrutturale. In questo caso, chiarisce il Ministero, che gli Ets - seppur non rientrando nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici - saranno tenuti ad individuare i soggetti terzi - dotati dei requisiti di qualificazione, esperienza e professionalità - tramite procedure ispirate ai principi del codice citato, in ragione del carattere pubblico del finanziamento.

Nel caso di interventi di riqualificazione o di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di interventi Pnrr, il Ministero conferma poi analogo orientamento (cioè adozione di procedure ispirate ai principi del codice dei contratti pubblici), ribandendo che l’Ets non rientra nel campo di applicazione soggettivo del codice dei contratti pubblici. Nello stesso caso e in virtù dello stesso argomento, l’Ets non è obbligato a prestare garanzia fidejussoria; tuttavia, ciò non esclude che nella convenzione che regola i rapporti tra soggetti attuatori (Ats/Comuni) ed Ets possa essere introdotto l’obbligo di prestare una garanzia fideiussoria, in coerenza con le modalità di erogazione del finanziamento all’Ets ivi disciplinate.

Infine, sempre nel caso di realizzazione di interventi Pnrr, in Ministero chiarisce che anche alle procedure di co-progettazione ai sensi del codice del Terzo settore si applicano le clausole tese a favorire inclusione lavorativa delle persone disabili, l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, tenendo conto della particolare forma di attivazione del partenariato disciplinato dal codice stesso.

fonte:
articolo di Massimo Novarino, da Cantiereterzosettore.it 

Ultima modifica il Venerdì, 04 Agosto 2023 18:08