ROMA - Dal 1° gennaio 2019 scatta l'obbligo della fatturazione elettronica, salvi i casi di esonero, anche tra soggetti privati, che effettuano scambi commerciali e che quindi emettono e ricevono fattura, sia quando siano entrambi operatori IVA, sia quando l'operazione avvenga tra un soggetto IVA e un consumatore finale.
Tale obbligo è stato disposto dalla Legge finanziaria 2018 e si somma alla fattura elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni già obbligatoria in Italia dal 2014.
Tutte le fatture potranno essere emesse solo in formato elettronico Xml, sia verso un altro operatore Iva, sia verso un consumatore finale (privato o non titolare di partita Iva) e dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Intercambio (SDI dell'Agenzia delle Entrate).
Tutti gli operatori economici, incluse le associazioni titolari di partita iva, dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate un codice destinatario, cioè un codice alfanumerico che identifica il titolare dell'autorizzazione all'invio/ricezione delle fatture elettroniche per conto dell'operatore stesso (codice fornito dalla software house, se si utilizza un software specifico per la contabilità interna, ovvero della software house utilizzata dal proprio commercialista).
Per i privati e le organizzazioni del Terzo settore non titolari di partita Iva sarà utilizzato il codice 0000000. Il codice destinatario dovrà essere inserito in ogni fattura emessa e ricevuta in formato elettronico, al fine di indirizzare la stessa alla corretta controparte.
In alternativa al codice destinatario, l'operatore (titolare o non titolare di partita iva) potrà comunicare un indirizzo pec.
Nei confronti degli operatori non titolari di partita iva (associazioni o privati cittadini) la fattura dovrà comunque essere emessa in formato elettronico, tuttavia dovrà essere obbligatoriamente rilasciata una copia cartacea del documento. Le fatture elettroniche dovranno, inoltre, essere conservate in modalità elettronica, a cura di un gestore autorizzato.
Cosa dovranno fare le associazioni senza partita Iva?
Le associazioni che non hanno P.Iva, e quindi non svolgono nessun tipo di attività commerciale (come le Odv - organizzazioni di volontariato), non sono soggetto Iva, possiedono il solo codice fiscale e sono di fatto equiparati ai consumatori finali. Non emettono mai fatturazione elettronica (ma possono emettere ricevute e note di addebito con le solite modalità) e non hanno l'obbligo di archiviazione delle fatture passive (quelle che si ricevono).
L'associazione quindi potrebbe solo comunicare al proprio fornitore di essere soggetto NON Iva in quanto è titolare del solo codice fiscale e quindi richiedere, come se fosse un consumatore finale, la stampa e la consegna della copia cartacea della fattura o di ricevere la copia analogica della stessa via mail ordinaria.
Questo significa che il fornitore emetterà comunque una fatturazione in formato elettronico (xml - non leggibile come una qualsiasi fattura a cui siamo abituati e che quindi ha bisogno di un programma "convertitore" per essere stampata in forma classica) ma poi se il cliente è un consumatore finale ha l'obbligo anche di fornirgli una copia cartacea (leggibile come una classica fattura).
Di fatto quindi le associazioni con il solo codice fiscale non avranno nessun adempimento da assolvere, non dovranno munirsi di un codice destinatario nè di una pec, salva comunque la facoltà di farlo ove l'associazione lo preferisca.
In ogni caso la copia elettronica delle fatture emesse, anche sui soggetti consumatori finali, saranno presenti all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate nell'area riservata di ognuno. Il privato, o nel nostro caso l'associazione, può accedere (tramite le credenziali Fisconline) e andare a scaricarsene una copia, che sarà in formato xml e che potrà essere convertita, gratuitamente dal convertitore messo a disposizione dall'Ae, in un formato leggibile, ma non quello a cui siamo abituati. Quindi se si avrà la necessità di reperire la fattura in questo modo sarà sempre meglio avere a disposizione un programma convertitore, altrimenti sarà più complicato comprenderle.
Certamente, con questo nuovo sistema non ci saranno più problemi di fatture disperse, perché se anche si dovesse perdere la copia cartacea, se ne avrebbe una nell'area riservata dell'associazione all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate. E' necessario però che l'associazione provveda ad abilitarsi. In questo caso, anche se non obbligatorio, potrà anche utilizzare il servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate.
L'associazione, per sua comodità, potrà anche scegliere di comunicare la pec al fornitore chiedendo di ricevere lì le sue fatturazioni elettroniche che però, anche in questo caso, arriveranno in formato xlm e quindi poi si avrà la necessità di avere un software per convertirle e stamparle in forma classica o quantomeno leggibile. Questa possibilità può essere utile alle associazioni più grandi che debbono comunque gestire una mole di documenti molto grande. Quando gestiscono la propria contabilità attraverso dei software di contabilità o attraverso un consulente potranno anche scegliere di ricevere le fatture elettroniche attraverso software adeguati alla gestione dei documenti elettronici o delegando il proprio intermediario.
Sono esonerati dalla fatturazione elettronica gli operatori IVA in regime di vantaggio e forfettario.
E' in corso di approvazione un emendamento che sembrerebbe altresì esonerare le associazioni che hanno optato per il regime L.398 e che hanno ricavi commerciali inferiori a € 65.000 anche se tale ipotesi deve essere confermata dalla Legge di Bilancio in corso di approvazione.
Gli altri enti di Terzo settore che invece hanno partita Iva, ad esempio le Aps che effettuano anche attività commerciali, sono soggetti a fattura elettronica attiva (fatture emesse) e passiva (fatture ricevute).
Per ulteriori approfondimenti: Guida "L'Agenzia informa – La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate"