ROMA - Come noto, l’Irap è l’imposta regionale sulle attività produttive istituita col decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni. La norma nazionale individua i soggetti a cui si applica (ad esempio le società ma anche gli enti non commerciali), disciplina la determinazione della base imponibile e fissa il valore percentuale della imposta. Le Regioni hanno la facoltà di incrementare, diminuire, esentare particolari categorie di soggetti. Nel corso degli anni le Regioni hanno utilizzato la facoltà a loro disposizione: sul sito del Ministero delle Finanze sono rinvenibili le oltre 400 fattispecie normate dalla Regioni (una media di oltre 20 modalità diverse per Regione).
Negli anni il dlgs 446/97 è stato modificato, in particolare sono state introdotte norme a livello nazionale di alleggerimento dell’imposta intervenendo sulla modalità di calcolo della base imponibile sulla quale poi applicare la percentuale dell’imposta. Ciò ha portato, oggi, a vedere le imprese godere di una importante agevolazione: nella base imponibile non viene computato l’importo relativo ai costi dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Questo abbassa di molto la base imponibile e l’importo dell’Irap da pagare è divenuto, rispetto alla norma originaria, molto contenuto. Tale agevolazione non è però prevista per gli enti non commerciali in relazione all’attività non commerciale svolta e, fra essi, gli enti del Terzo settore: pertanto essi sono assoggettati all’Irap in misura ben maggior di quanto previsto per le imprese!
Come più sopra segnalato, le Regioni hanno facoltà di intervenire sulla percentuale da applicare alla base imponibile per la determinazione dell’imposta. Negli anni molte di esse hanno previsto delle riduzioni o esenzioni per le Onlus (dlgs 460/97), in alcuni casi prevedendo esplicitamente anche specifiche agevolazioni per le cooperative sociali (legge 381/919), le organizzazioni di volontariato (legge 266/91), le associazioni di promozione sociale (legge 383/00). Va segnalato, per completezza di informazione, che alcune Regioni hanno previsto che tali agevolazioni rientrino tra gli aiuti di Stato (sottoponendoli quindi ad alcuni vincoli), altre Regioni no.
Con l'entrata in vigore del codice del Terzo Settore (Cts) e, in particolare, con l’attivazione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) nel novembre 2021 il quadro normativo è mutato. Con l’iscrizione al Runts un’associazione precedentemente iscritta al registro Onlus ne viene cancellata e perde quindi tale qualifica. Inoltre vanno tenuti in considerazione gli enti (vuoi perché di nuova costituzione, vuoi perché in precedenza non iscritti a nessun registro) che si sono iscritti ex novo al Runts.
Il rischio è che enti che sinora avevano goduto delle agevolazioni in quanto Onlus, con il passaggio al Runts – continuando a fare le cose che facevano prima – ora non se le vedano più riconosciute. Idem per gli enti iscritti ex novo al Runts.
L’articolo 82 comma 8 del Cts prevede che le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possano disporre nei confronti degli Ets, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, la riduzione o l'esenzione Irap. Ma solo alcune Regioni al momento sono intervenute inserendo anche gli Ets fra i soggetti beneficiari delle agevolazioni Irap: la Regione Valle D’Aosta (già nel 2021) e, più recentemente nell’agosto di quest’anno, la Provincia autonomia di Bolzano e la Regione Friuli Venezia-Giulia.
Per completezza di informazione si segnala che anche la Regione Lombardia è intervenuta, ma estendendo l’agevolazione alle sole organizzazioni di volontariato iscritte al Runts: la conseguenza è che associazioni di promozione sociale precedentemente iscritte al registro Onlus, quindi beneficiarie a suo tempo di esenzione, ora si trovino invece gravate dell’imposta.
Anche la Regione Sardegna (legge regionale 9/2023 n. 9 art. 155) è intervenuta in materia in questi giorni, ma estendendo solo fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X del Cts le agevolazioni già previste per le Onlus anche:
1) agli enti iscritti al Runts già in precedenza iscritti al registro Onlus;
2) agli enti non commerciali trasmigrati al Runts secondo quanto previsto dal dm 106/2020.
Di conseguenza, gli enti in precedenza non iscritti in nessun registro o gli enti di nuova istituzione che si iscrivono al Runts non godono dell’agevolazione; inoltre, una volta che sarà giunta l’autorizzazione dalla Commissione europea, e quindi saranno entrate in vigore le disposizioni del titolo X del dlgs 117/2017, o la Regione provvede a emanare una nuova legge o termineranno le agevolazioni per tutti.
L’auspicio è che, a livello nazionale, si intervenga quanto prima almeno estendendo anche agli enti non commerciali le agevolazioni previste da anni per le imprese; a livello locale, che le Regioni adottino provvedimenti simili a quelli delle Regioni sopra citate estendo agli Ets quanto previsto per le Onlus, ricordando che quest'ultima qualifica cesserà di esistere con l’’entrata in vigore del titolo X del dlgs 117/2017.
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*Di Massimo Novarino