ROMA - È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge n. 149, meglio conosciuto come Ristori-bis del 9 novembre 2020 che contiene nuove misure in materia di tutela della salute e di sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Vediamo qui di seguito quali sono le principali misure in vigore dal 9 novembre 2020, di particolare interesse per gli enti non profit.
Un fondo straordinario per gli enti del Terzo settore
È stato istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte nei registri regionali e delle province autonome, delle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), iscritte nella relativa anagrafe.
Il fondo, che prevede una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021, è gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.
Una proroga ai versamenti dell’imposte sui redditi e dell’Irap
Inoltre, nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 al d.l. n. 137/2020, che abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (“zone rosse”) oppure esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (“zona arancione”), è prevista la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Contributi a fondo perduto per una platea più ampia
Nel Ristori bis, vengono innanzitutto apportate alcune modifiche al decreto n. 137 del 28 ottobre 2020, il Ristori (vedi l’articolo “Coronavirus, i ristori anche per il non profit”). In quest’ultimo provvedimento, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1. A quest’ultimo proposito, il d.l. Ristori-bis integra tale Allegato con nuovi codici Ateco inserendone alcuni nuovi, tra i quali: 85.51.00 “corsi sportivi e ricreativi”, 85.52.01 “scuole di danza” e 91.01.00 “attività di biblioteche e archivi”.
È poi riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 2 al decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (le cosiddette zone rosse).
Altri versamenti sospesi
Riguardo ulteriori sospensioni fiscali, si prevede che:
- per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese menzionate nel dpcm 3 novembre 2020, che abbiano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse e arancioni
- per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al presente decreto-legge, oppure esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale comprese nelle citate zone rosse e arancioni.
Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
- ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.
Inoltre, la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1.