ROMA - (da CSVnet.it) - Il d.P.C.M. 13 ottobre 2020 – in vigore dal 14 ottobre 2020 ed efficace sino al 13 novembre 2020 – contiene nuove misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 e che interessano anche il mondo del terzo settore e del non profit in generale.
Il provvedimento fa seguito al d.l. n. 125/2020, entrato in vigore l’8 ottobre scorso, che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021 disponendo tra l’altro:
- misure stringenti per l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine);
- la proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;
- modifiche al Testo unico in tema di sicurezza sul lavoro.
Tra le altre cose, il decreto n. 125/2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020 la possibilità per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
In attesa dell’adozione del d.P.C.M. di oggi, ha continuato ad avere effetto il d.P.C.M. 7 settembre 2020 e le misure in esso contenute, tra cui l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, e delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Le disposizioni del citato d.P.C.M. 7 settembre 2020 sono sostituite da quelle dell’odierno d.P.C.M. 13 ottobre 2020, i cui contenuti sono qui di seguito sintetizzati.
Utilizzo di mascherine all’aperto e al chiuso
È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi.
Da tale obbligo sono esclusi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e per tutti coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi ed è fatto obbligo di rispettare il divieto di assembramento e di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
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