Coronavirus, cosa cambia con il nuovo Dpcm anche per il non profit.  Proroga per le riunioni degli organi sociali in videoconferenza. Foto di Engin Akyurt da Pixabay

Coronavirus, cosa cambia con il nuovo Dpcm anche per il non profit. Proroga per le riunioni degli organi sociali in videoconferenza.

Città: ROMA - Venerdì, 16 Ottobre 2020 Scritto da

(da CSVnet.it) - In vigore dal 14 ottobre il nuovo provvedimento governativo per contrastare l’aumento dei contagi in Italia. Indicazioni sull’utilizzo delle mascherine ma anche sulle attività ludiche, ricreative ed educative per i minori, lo sport, i centri culturali e sociali e la disabilità.  Gli organi sociali potranno essere gestiti online almeno fino al 31 dicembre 2020 anche nei casi in cui l’ente non abbia previsto questa possibilità nel proprio statuto.  

ROMA - (da CSVnet.it) - Il d.P.C.M. 13 ottobre 2020 – in vigore dal 14 ottobre 2020 ed efficace sino al 13 novembre 2020 – contiene nuove misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 e che interessano anche il mondo del terzo settore e del non profit in generale.

Il provvedimento fa seguito al d.l. n. 125/2020, entrato in vigore l’8 ottobre scorso, che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021 disponendo tra l’altro:

  • misure stringenti per l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine);
  • la proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;
  • modifiche al Testo unico in tema di sicurezza sul lavoro.

Tra le altre cose, il decreto n. 125/2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020 la possibilità per le  associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza di riunirsi  secondo  tali  modalità,  nel rispetto di  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilità  previamente fissati,  purché  siano  individuati  sistemi  che   consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalità individuate  da ciascun ente.

In attesa dell’adozione del d.P.C.M. di oggi, ha continuato ad avere effetto il d.P.C.M. 7 settembre 2020 e le misure in esso contenute, tra cui l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, e delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Le disposizioni del citato d.P.C.M. 7 settembre 2020 sono sostituite da quelle dell’odierno d.P.C.M. 13 ottobre 2020, i cui contenuti sono qui di seguito sintetizzati.

Utilizzo di mascherine all’aperto e al chiuso

È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi.

Da tale obbligo sono esclusi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e per tutti coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi ed è fatto obbligo di rispettare il divieto di assembramento e di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

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Ultima modifica il Venerdì, 16 Ottobre 2020 18:42