ROMA - Con la circolare n. 6 del 25 giugno 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito alcune questioni relative all’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici disposto dalla legge 124 del 2017 per gli enti del Terzo settore e, più in generale, per gli enti non profit.
Per un maggiore approfondimento del tema si rimanda all’articolo “Come pubblicare i contributi pubblici agli enti non profit”: ricordiamo che il termine per la pubblicazione è rimasto quello del 30 giugno anche se il decreto legge 52 del 2021, convertito con legge 87 del 2021, ha disposto che per tutto quest’anno non possano essere comminate sanzioni per il mancato adempimento.
La novità più importante recata dal documento ministeriale riguarda le somme ricevute a titolo di 5 per mille, le quali non sono da considerare nei contributi pubblici disciplinati dalla Legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel “plafond” dei 10.000 euro.
Il Ministero ha di fatto superato quanto in precedenza detto con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, e lo ha fatto sulla base di un mutato quadro normativo disposto per effetto del decreto legge 34 del 2019 (cosiddetto “Crescita”), entrato in vigore nel maggio del 2019, il quale ha introdotto modifiche sostanziali alla legge 124 del 2017. Il nuovo testo esclude dalla rendicontazione i contributi che hanno “carattere generale”: secondo la circolare ministeriale, “per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni”. Da una tale definizione è escluso il 5 per mille, le cui somme sono peraltro già soggette a specifici obblighi di pubblicità secondo quanto disposto dal dpcm 23 luglio 2020 (per un maggiore approfondimento sulle nuove regole del 5 per mille, si rimanda al Vademecum sul tema).
Rimangono invece dei dubbi in relazione ai contributi a fondo perduto che negli ultimi mesi sono stati elargiti, per far fronte all’emergenza pandemica, anche agli enti non profit: si fa riferimento in particolare a quelli previsti dai Decreti “Rilancio” e “Ristori”, erogati nel corso del 2020.
Sulla base di quanto detto dal Ministero, sembrerebbe potersi affermare che tali contributi siano di “carattere generale” per il semplice fatto che potevano essere richiesti e ricevuti da tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative di riferimento.
Mancando però sul punto, a differenza di quanto è avvenuto per il 5 per mille, una conferma istituzionale ad una simile interpretazione, il consiglio, in via prudenziale, è quello di conteggiare comunque tali contributi nel computo dei 10.000 euro.
Nella parte finale della circolare il Ministero riepiloga poi brevemente le modifiche più importanti intervenute al testo della legge 124 del 2017 da parte del decreto “Crescita”, e che hanno riguardato la definizione di pubblica amministrazione erogante (dalla quale sono oggi escluse le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni), il termine per l’adempimento dell’obbligo di pubblicazione (spostato dall’originario 28 febbraio al 30 giugno) e l’impianto sanzionatorio.
* articolo di Daniele Erler, Cantiere terzo settore