ROMA - L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello 14 dicembre 2022, n. 586, torna sul tema del bonus energia dopo la circolare n. 36/2022.
Una Onlus si chiede se possa beneficiare del bonus energia in quanto svolge attività commerciale (tali sono le attività connesse a quelle istituzionali) ma in qualità di Onlus beneficia della relativa decommercializzazione. Trasmette in ogni caso la dichiarazione dei redditi con riferimento ai redditi da fabbricati e redditi diversi per cui, in ogni caso, genera un reddito imponibile ai fini Ires.
L’Agenzia conferma quanto già affermato con la menzionata circolare n. 36/2022: possono beneficiare delle misure agevolative anche le Onlus ma il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale esercitata, ancorché decommercializzata.
Si ricorda che per poter quantificare l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nello svolgimento di attività commerciale è necessario, in assenza di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio dell'attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano “una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati)”.
articolo di Francesca Colecchia Arsea srl, da Cantiereterzosettore.it