ANCONA - La Regione Marche - P.F. Contrasto alla violenza di genere e Terzo Settore ha trasmesso una nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, del 12 aprile 2019, a firma del dott. Lombardi, concernente "Statuti degli Enti del terzo Settore. Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità . Artt 4, comma 1, 5, comma 1 e 21".
La stessa risponde ad un quesito posto dalla Regione Abruzzo, ovvero se gli Enti del Terzo Settore debbano indicare nei loro Statuti, quale contenuto obbligatorio, tutte le attività di interesse generale indicate nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, oppure solo quelle ritenute più congrue rispetto agli scopi statutari ed al campo di azione dell'Ente.
La nota, in sintesi, chiarisce che lo svolgimento delle attività di interesse generale in via esclusiva o principale, unitamente alle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Ente ed all'assenza dello scopo di lucro, sono gli elementi che connotano l'iscrivibilità degli stessi al Runts, che ha la funzione di individuare gli Enti del terzo Settore, di assicurare la conoscibilità degli atti e la trasparenza delle attività svolte, l'impiego delle risorse pubbliche.
Pertanto, nello statuto non debbono essere elencate in modo pedissequo tutte le attività di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore - che non renderebbero pienamente trasparente e conoscibile l'oggetto sociale - , ma le attività che l'Ente effettivamente svolge.
Resta ferma la possibilità dello svolgimento di attività diverse (art. 6 del codice) in via secondaria e strumentale, così come la possibilità di modificare lo statuto nel tempo, così da inserire nuove attività di interesse generale od eliminare quelle che non sono più svolte.
fonte: Regione Marche - P.F. Contrasto alla violenza di genere e Terzo Settore
in allegato la versione integrale della Nota in questione del Ministero
Qui, l'altra notizia relativa a precedenti note e chiarimenti sugli adeguamenti statutari