ROMA - L’Oic, Organismo Italiano di Contabilità, ha pubblicato gli emendamenti al principio contabile per gli enti del Terzo settore (Ets) che per la prima volta redigeranno il loro bilancio in base al nuovo principio contabile Oic 35. Con queste modifiche, tutti gli Ets – e non solo quelli che hanno visto il bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021 - potranno utilizzare le semplificazioni in sede di prima applicazione dell’Oic 35.
Approvato a febbraio dell’anno scorso, l’Oic 35 prevedeva solo per coloro che utilizzavano l’OIC 35 nel bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021, alcune disposizioni di prima applicazione. In particolare, consentiva loro di non presentare il bilancio comparativo del precedente esercizio e, nel caso di applicazione prospettica, di non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche (quelle per le quali non è prevista una controprestazione) intervenute nel corso dell’esercizio se la stima del fair value risultava eccessivamente onerosa.
Come si legge nel comunicato stampa, l’Oic 35 disciplina i criteri per: (i) la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; e (ii) la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo settore.
Sono state espressamente indicate le specificità degli enti del Terzo settore per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli Ets e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci. Invece, per tutte le altre operazioni, per le quali non è stata prevista una disciplina specifica, si applicano le regole ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili Oic in vigore.
Il principio contabile nella parte dispositiva contiene previsioni specifiche in tema di:
- postulati di bilancio indicando i destinatari primari del bilancio e regole per la valutazione della continuità aziendale di un soggetto Ets;
- transazioni non sinallagmatiche che rappresentano un aspetto rilevante degli Ets, tra le quali assume particolare rilievo il modello contabile previsto per quelle vincolate;
- quote associative e apporti da soci fornitori dando indicazioni sull’iscrizione e sulla rilevazione degli stessi;
- svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali prevedendo che ai fini della determinazione del valore d’uso gli Ets usano l’approccio semplificato previsto dall’Oic 9.
Qui il link al testo con gli emendamenti.
*articolo di Lara Esposito