ROMA - Il 15 dicembre 2021 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto fiscale (dl n. 146/2021), che contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, che contiene alcune disposizioni di interesse per il Terzo settore e il non profit in generale.
Modifica del regime Iva per le associazioni
La norma impone alle associazioni, dall’1 gennaio 2022, di essere assoggettate al regime Iva, pur non svolgendo alcuna attività commerciale: essa, infatti, prevede il passaggio dall’attuale regime di esclusione Iva, ad un regime di esenzione Iva per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci. Tale variazione, apparentemente neutra economicamente, comporta invece costi di tenuta della contabilità Iva, oneri e ulteriori adempimenti burocratici, molto rilevanti per gli enti non a scopo di lucro.
La norma prevede, in particolare, che in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore (dl n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65mila euro, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti. Il riferimento normativo del regime è all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).
Alla base di tale previsione vi era e vi è oggi la necessità di rispondere a una procedura d’infrazione europea del 2010 per mancato recepimento della direttiva comunitaria sull’Iva del 2006.
Per completezza di informazione si segnala che, anche a seguito delle numerose rimostranze, sono stati presentati e approvati diversi ordini del giorno che invitano il Governo, nel primo provvedimento utile, a cancellare o almeno a procrastinare l’entrata in vigore di tale norma così da trovare più adeguate soluzioni.
Lavoratori con disturbi dello spettro autistico e imprese sociali
Il provvedimento ha previsto che le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico (legge 18 agosto 2015, n. 134), sono imprese sociali, qualificate start-up a vocazione sociale. Sono poi previsti alcuni ulteriori specifici benefici fiscali.
Assegno assistenziale invalidità civile
È poi inserita una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) in materia di assegni assistenziali di invalidità civile.
L'intervento chiarisce che il requisito dell'inattività lavorativa si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito individuale previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo (limite pari nel 2021 a 4.931,29 euro).
La disposizione intende superare il recente indirizzo interpretativo seguito da una pluralità di sentenze della Corte di cassazione e recepito poi dall'Inps, secondo il quale l'inattività lavorativa deve essere totale ai fini del riconoscimento del trattamento in esame.
Differimento dei termini per il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi nel settore dello sport
Si prevede, ancora, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato, un differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021.
I versamenti oggetto di differimento devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in nove rate mensili, a decorrere dal 31 marzo 2022. In ogni caso, non si dà luogo a rimborso dei versamenti in esame che siano stati già effettuati.
*di Chiara Meoli