Salta al contenuto
Salta al contenuto
Salta al contenuto
© Foto in copertina di Umberto Lucarelli, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

Attività caritatevoli nel Terzo settore, pubblicato il regolamento

10 Novembre 2022
Città: ROMA

ROMA – È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 novembre 2022 il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 19 settembre 2022, n. 171 che reca il regolamento di individuazione delle attività caritatevoli tra quelle di interesse generale elencate dall’art. 5 dlgs n. 117/2017, per delimitare la deroga alla disciplina sui servizi di pagamento in caso di erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore.

Il decreto ministeriale è stato adottato in attuazione dell’art. 2, comma 2, lett. n) dlgs n. 11/2010 che demanda l’individuazione delle attività caritatevoli proprio a un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Ambito di applicazione

Il regolamento in questione si applica alle operazioni di pagamento disposte da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un’attività di beneficenza per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo settore che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività tra quelle di interesse generale individuate dallo stesso regolamento all’art. 3. 

Queste operazioni di pagamento devono essere effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi, consente a un utente della rete o del servizio  di eseguire le medesime operazioni addebitandole alla relativa fattura o al conto pre-alimentato dell’utente stesso presso il medesimo fornitore di  reti  o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il  valore  di ciascuna operazione di pagamento non  superi  euro  50  e  il  valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili.

Individuazione delle attività caritatevoli

Nell’ambito del regolamento in questione (art. 3), sono considerate caritatevoli le seguenti attività di interesse generale erogate a titolo gratuito dagli enti del Terzo settore:

  1. a) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa, di cui all’art. 5, comma 1, lett. l) dlgs n. 117/2017;
  2. b) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge n. 125/2014, di cui all’art. 5, comma 1, lett. n) dlgs n. 117/2017;
  3. c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui all’art. 5, comma 1, lett. q) dlgs n. 117/2017;
  4. d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui all’art. 5, comma 1, lett. r) dlgs n. 117/2017;
  5. e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui legge n. 166/2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1, lett. u) dlgs n. 117/2017;
  6. f) protezione civile, ai sensi della legge n. 225/1992, di cui all’art. 5, comma 1, lett. y) dlgs n. 117/2017.

Regime transitorio

Fino alla piena operatività del Runts, tale regime di esclusione si applica in via transitoria anche alle Onlus iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

* Di Chiara Meoli

Icona iscriviti alla Newsletter

Informati

con la newsletter
Stai iscrivendo un ETS con la sua e-mail?

CSV Marche ETS - Centro Servizi per il Volontariato delle Marche ETS - Via Della Montagnola 69/a - 60127 Ancona
C.F. 93067520424 - Partita IVA 02596800421 - iscrizione al RUNTS decreto n. 85 del 24/05/2022 | Privacy Policy