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un'educatrice con un ragazzo disabile in un campo da basket
© Foto di Nicola Ritrovato, progetto FIAF-CSVnet Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano

Enti sportivi, le abrogazioni della delega fiscale vanno ripristinate

24 Aprile 2025
Città: ROMA

(da Cantiereterzosettore.it)* – La cancellazione dell’intero art. 22 con l’adozione del dlgs 33/2025 ha erroneamente eliminato alcune disposizioni fondamentali per Asd e Ssd

Con l’adozione del dlgs 33/2025, “Testo unico in materia di versamenti e riscossione”, il legislatore ha dato attuazione alla delega fiscale (art. 21 della legge 111/2023), volta al riordino e alla razionalizzazione della normativa tributaria. Nell’elenco delle disposizioni abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2026 compare, tra le altre, l’intero art. 25 della legge 133/1999 “Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

Tale abrogazione, letta isolatamente, desta non poche perplessità. L’articolo in questione, infatti, contiene al comma 1 la disciplina della ritenuta a titolo d’imposta sui compensi sportivi dilettantistici (ora trasfusa nell’art. 46 del nuovo testo unico), ma ai commi successivi reca disposizioni tuttora pienamente operative e fondamentali per le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e le Società sportive dilettantistiche (Ssd) in regime 398/1991, fra cui:

  • la de-commercializzazione di proventi connessi a due eventi annui (comma 2);
  • la riduzione dell’aliquota di redditività al 3% (comma 4);
  • il divieto di operazioni in contanti pari o superiori a 1.000 euro (comma 5).

Poiché il nuovo testo unico non contiene alcuna norma sostitutiva di tali commi, né vi è delega per modificarne il contenuto, è verosimile ritenere che si tratti di un errore materiale nell’elencazione delle norme abrogate: è stato indicato l’intero articolo 25 anziché il solo comma 1.

A conferma di ciò, l’art. 141, comma 2, del dlgs 33/2025 chiarisce che i riferimenti normativi alle disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle “corrispondenti” norme del testo unico. Ma tale rinvio può valere solo per il comma 1, oggi riprodotto nell’art. 46, e non per gli altri commi, privi di un corrispettivo nel nuovo corpus normativo.

L’abrogazione, se non rettificata, rischierebbe di eliminare disposizioni che esulano dal perimetro materiale del dlgs 33/2025 (limitato ai versamenti e alla riscossione) e dalla stessa legge delega, con possibili profili di illegittimità per eccesso di delega.

Si auspica pertanto un tempestivo intervento correttivo, al fine di preservare la continuità normativa e garantire certezza del diritto per gli enti sportivi.

* articolo di Massimo Novarino, da Cantiereterzosettore.it

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